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Oggetto:
Interpello n. 954-94/2002 - Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
XY
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Istanza prot.n.61272/2002
del 14 marzo 2002. Regime di tassazione applicabile agli effetti
delle imposte sui redditi alle prestazioni erogate in dipendenza
di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
conclusi anteriormente al 1 gennaio 2001 e prorogati a partire
da tale data. (Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
QUESITO
La XY - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - chiede
di conoscere, in qualita' di sostituto d'imposta, il regime tributario
applicabile alle prestazioni in forma di rendita o di capitale
che essa eroghera' per il caso di permanenza in vita dell'assicurato
sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
Si tratta di contratti conclusi anteriormente al 1 gennaio 2001,
i quali contengono un'espressa clausola negoziale in base alla
quale e' concesso a uno solo dei contraenti la facolta' di prorogare
unilateralmente l'originario termine di scadenza del contratto,
prima che esso venga a spirare.
In particolare, la problematica
che si pone e' se i contratti prorogati successivamente al 31
dicembre 2000 per effetto dell'esercizio dell'anzidetta facolta'
da parte dell'assicurato debbano o meno intendersi come "rinnovati"
agli effetti dell'art.16 del d. lgs. 18 febbraio 2000, n.47 e
se, quindi, le relative prestazioni debbano essere assoggettate
al regime di tassazione attualmente vigente, recato dall'art.13
dello stesso d. lgs n.47 del 2000 e successive modificazioni e
integrazioni, o alla disciplina previgente.
La XY chiede inoltre
di conoscere se, per i contratti "rinnovati", il regime
di tassazione previsto dal richiamato art.13 del decreto legislativo
n.47 del 2000 si intenda applicabile per le prestazioni riferibili
agli importi maturati a partire dal termine di originaria scadenza
del contratto o dalla precedente data in cui il contraente abbia
manifestato la propria volonta' di prorogare il termine.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Ritiene la societa' istante che l'art.16 del d. lgs. n.47 del
2000, come integrato dal d. lgs. 12 aprile 2001, n.168, rende
applicabile il regime di tassazione previsto dall'art.13 del d.
lgs. n.47 non indistintamente in tutte le ipotesi di proroga del
termine di scadenza del contratto, bensi' soltanto nelle ipotesi
in cui la proroga del predetto termine consegua alla "rinnovazione"
del contratto.
Cio' premesso, la medesima societa' evidenzia che
nel caso in cui i contraenti si avvalgono, come per i rapporti
contrattuali oggetto dell'interpello, della facolta' loro accordata
sulla base di un'espressa clausola contrattuale di prorogare unilateralmente
l'originaria scadenza del contratto, la "rinnovazione"
del contratto non puo' ritenersi configurabile, in quanto la proroga
dipende da una manifestazione di volonta' unilaterale di un solo
contraente. Secondo l'interpellante, infatti, per la rinnovazione
del contratto come per la sua originaria stipulazione e' necessaria
una manifestazione di volonta' di entrambe le parti negoziali,
anche se la stessa e' espressa in forma di tacito consenso.
Nei
contratti oggetto dell'interpello la societa' di assicurazione
ha gia' prestato il proprio preventivo consenso alla proroga,
mentre l'altro contraente, avvalendosi della facolta' che gli
deriva dall'accordo negoziale originariamente stipulato, puo'
prorogare unilateralmente il termine di scadenza del contratto.
Sulla base della ricostruzione giuridica della fattispecie esaminata,
l'interpellante ritiene che sulle prestazioni in forma di rendita
e di capitale che saranno erogate alla nuova scadenza dei contratti
dovra' continuare ad essere applicato il regime di tassazione
in vigore fino al 31 dicembre 2000.
Conseguentemente la societa'
istante, in qualita' di sostituto d'imposta, dovra' assoggettare
alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art.24
del DPR 29 settembre 1973, n.600, come reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente, le singole rate di rendita erogate fino
a concorrenza del 60 per cento del loro importo lordo, nonche'
alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento prevista dall'art.6
della legge 26 settembre 1985, n.482, la differenza fra l'ammontare
del capitale erogato e quello dei premi riscossi, ridotta del
2 per cento per ogni anno di durata del contratto successivo al
decimo.
Riguardo al secondo quesito prospettato, la societa' istante
ritiene che il regime di tassazione attualmente vigente si rende
applicabile per i contratti che siano da considerare rinnovati,
esclusivamente per le prestazioni riferibili agli importi maturati
dalla data di originaria scadenza del contratto.
PARERE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
L'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n.47 e l'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n.168 hanno riformulato l'art.42, comma 4, del Testo Unico delle
imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917,
modificando, con effetto dal 1 gennaio 2001, il regime tributario
applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
La previgente disciplina, introdotta dall'art.6 della legge 26
settembre 1985, n.482, stabiliva che le imprese di assicurazione
dovevano operare sui capitali corrisposti una ritenuta a titolo
di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12.50 per cento, commisurata
alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello
dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo
al decimo se il capitale fosse corrisposto dopo almeno dieci anni
dalla conclusione del contratto.
L'attuale testo dell'articolo
42, comma 4, dispone ora che i capitali corrisposti in dipendenza
dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza
tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. In proposito
l'art. 26-ter del DPR n.600 del 1973, introdotto dall'art.14 del
citato decreto legislativo n.47, stabilisce l'applicazione da
parte dell'impresa di assicurazione di un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art.7 del
d. lgs. 21 novembre 1997, n.461. Relativamente alle rendite vitalizie
il previgente regime tributario, disciplinato dall'articolo 48-bis,
comma 1, lettera c) del TUIR, prevedeva che le rendite vitalizie
e le rendite a tempo determinato a titolo oneroso costituivano
reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel
periodo d'imposta. L'articolo 13, comma 1, lettera e) del d. lgs.
n.47 del 2000 ha modificato l'art.48-bis, comma 1, lett.c) del
TUIR, sopprimendo la previsione in base alla quale le rendite
costituivano reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo
percepito nel periodo d'imposta.
Lo stesso articolo 13, comma
1, lett. d) del d. lgs. n.47 ha riformulato la lettera h) del
comma 1 dell'articolo 47 del TUIR, ricomprendendo tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente soltanto le rendite vitalizie
e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione
previdenziale.
La lettera h) del comma 1 dell'art.47 del TUIR
prevede, altresi', che le rendite aventi funzione previdenziale
sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita
stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP
ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime
di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano
il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.
Sul nuovo regime di tassazione delle rendite sono state fornite
istruzioni con circolare n.29 del 20 marzo 2001.
Circa la decorrenza
del nuovo regime tributario sopra richiamato, l'art.16 del d.
lgs. n.47 del 2000, modificato dal d. lgs. n.168 del 2001, stabilisce
che le disposizioni introdotte dall'art.13 del medesimo decreto
si applicano ai contratti "stipulati o rinnovati" a
decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti rinnovati la previgente
disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate riferibili
agli importi maturati fino alla data in cui il contratto e' rinnovato.
Il legislatore in sostanza non si limita a fissare in via generale
la decorrenza delle nuove disposizioni tributarie, ma disciplina
puntualmente il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
La norma
stabilisce - conformemente ai principi fissati dalla legge delega
13 maggio 1999, n.133, all'art.3, comma 4, lett. f) - l'applicabilita'
del nuovo regime tributario ai contratti stipulati nonche' a quelli
rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001, equiparando, pertanto,
ai contratti di nuova stipulazione quelli rinnovati. L'espresso
riferimento ai contratti "rinnovati", assente nell'originaria
formulazione della norma e introdotto dal decreto legislativo
n.168 del 2001, ha particolare rilevanza ai fini della delimitazione
dell'ambito in applicazione del nuovo trattamento tributario,
poiche' riconduce espressamente nell'ambito applicativo della
disciplina recata dal d. lgs. n.47 del 2000 anche i contratti
stipulati entro il 31 dicembre 2000, se rinnovati successivamente
a tale data. Secondo la circolare n.29 del 2001 citata l'espressione
"rinnovati" comprende anche l'ipotesi di tacita rinnovazione
o proroga del contratto. In sostanza la modifica del termine finale
di efficacia del contratto, sia pure nella forma di tacito consenso
o di comportamento concludente (es. mancata disdetta), e' considerata
alla stregua di un nuovo accordo contrattuale e assoggettata alla
medesima disciplina tributaria. La proroga del termine implica
nella sostanza una nuova valutazione, anche implicita, del complessivo
assetto degli interessi in gioco, che tiene conto dei diversi
e rinnovati profili economici, sui quali puo' incidere direttamente
la mutata legislazione fiscale.
La continuazione del rapporto
contrattuale alla scadenza del contratto, anche se in forza del
silenzio delle parti reso significativo da una espressa previsione
negoziale, consegue a una manifestazione attuale del consenso
e costituisce una manifestazione di volonta' autonoma e indipendente
rispetto a quella originariamente espressa. Sono, pertanto, assoggettate
al nuovo regime tributario le prestazioni riferibili agli importi
maturati a partire dalla data di scadenza del contratto originario
oggetto del rinnovo.
Quest'ultima considerazione da' soluzione
al secondo quesito posto dalla societa' interpellante. Quanto
sopra precisato, in relazione al primo punto dell'interpello in
esame si ritiene di non poter condividere la tesi della societa'
istante.
Con l'apposizione della clausola in base alla quale la societa' assicurativa ha attribuito al contraente il diritto potestativo
di prorogare la durata del contratto e' stato in effetti stipulato
un contratto di opzione, che ha prodotto l'irrevocabilita' della
proposta di rinnovo del contratto da parte della societa' assicurativa.
Con riferimento agli effetti prodotti dall'esercizio del diritto
potestativo da parte del contraente, la Corte di Cassazione (si
veda, ad esempio, la sentenza n. 4351 del 25 luglio 1984) ha ritenuto
che "se un soggetto riconosce ad un altro soggetto il diritto
di concludere o rinnovare entro un certo termine un contratto
di un certo contenuto, colui che concede tale facolta', o in via
di proposta irrevocabile o in via convenzionale (cioe', di opzione),
resta vincolato alla promessa fatta all'altra parte e non puo'
sottrarsi alle conseguenze di tale promessa, per cui la conclusione
del futuro contratto oggetto della proposta irrevocabile o della
opzione dipende esclusivamente dalla manifestazione o meno, nel
termine previsto, della volonta' dell'altra parte di esercitare
il diritto di accettazione che le e' stato irrevocabilmente attribuito".
Con la sua manifestazione di volonta' l'altra parte esercita il
diritto di accettazione che le e' stato irrevocabilmente attribuito:
al momento dell'accettazione della proposta viene quindi concluso
il contratto oggetto della proposta irrevocabile, vale a dire,
nel caso di specie, il rinnovo dell'originario contratto.
Il fatto
che la conclusione del contratto consegua all'esercizio di un
diritto potestativo non fa venir meno la natura consensuale del
rinnovo, posto che la societa' assicurativa ha gia' manifestato
il proprio consenso mediante la proposta irrevocabile, e pertanto
non si puo' sostenere che essa si trovi in una posizione di assoluta
irrilevanza rispetto all'esercizio del diritto dell'assicurato.
Da cio' consegue che nei contratti in esame la posticipazione
del termine di scadenza costituisce la manifestazione di un nuovo
accordo contrattuale concluso successivamente al 31 dicembre 2000.
Sulla base delle considerazioni espresse si ritiene, pertanto,
che il differimento del termine dei contratti in esame debba configurarsi
quale rinnovazione del contratto ai sensi dell'art.16 del d. lgs.
n.47 del 2000 come modificato dall'art.12 del d. lgs. n.168 del
2001 e che agli anzidetti contratti si applichi il regime tributario
introdotto dall'art. 13 del medesimo d. lgs. n.47 del 2000.
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