Dal 14 settembre è operativa a tutti gli
effetti l’ordinanza del Ministro della Salute, Girolamo
Sirchia, che ha introdotto un'assicurazione obbligatoria per
chi le possiede cani considerati a rischio.
Per ora, però, l’assicurazione non è obbligatoria.
Le polizze di responsabilità civile dovranno essere stipulate
dopo che il ministero delle Attivitā produttive emetterā un
nuovo decreto: massimali e periodi di durata delle assicurazioni
devono essere infatti definiti dal dicastero di Antonio Marzano.
La legge include tra le razze a rischio oltre a rottweiler,
pitbull e dobermann anche cani da pastore, collie, terranova
e S.Bernardo, spesso utilizzati per il soccorso a persone in
difficoltà.
Il testo dell'ordinanza del
ministro della salute, datata 9 settembre 2003 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/9/2003, a tutela dell'incolumità
pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente
pericolosi.
Articolo 1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso a esaltare la naturale aggressività
o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri
incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti
ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione
cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze
di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Articolo 2
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1,
quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono
usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti
dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del regolamento di Polizia
veterinaria, approvato con decreto del presidente della repubblica
8 febbraio 1954, n. 320. È vietato acquistare, possedere
o detenere cani di cui all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale
o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per
non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali
come cani guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali
e i periodi di durata stabiliti dal ministero delle attività
produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorità veterinarie competenti
nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento
del proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di polizia e di protezione civile. La presente
ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in
vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. |