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Home > Assicurazione obbligatoria dei cani considerati a rischio

Assicurazione cani potenzialmente pericolosi - Testo dell'ordinanza del ministro della salute

Dal 14 settembre è operativa a tutti gli effetti l’ordinanza del Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, che ha introdotto un'assicurazione obbligatoria per chi le possiede cani considerati a rischio.

Per ora, però, l’assicurazione non è obbligatoria. Le polizze di responsabilità civile dovranno essere stipulate dopo che il ministero delle Attivita produttive emettera un nuovo decreto: massimali e periodi di durata delle assicurazioni devono essere infatti definiti dal dicastero di Antonio Marzano.

La legge include tra le razze a rischio oltre a rottweiler, pitbull e dobermann anche cani da pastore, collie, terranova e S.Bernardo, spesso utilizzati per il soccorso a persone in difficoltà.

Il testo dell'ordinanza del ministro della salute, datata 9 settembre 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/9/2003, a tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi.

Articolo 1

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso a esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività

c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.

Articolo 2

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1:

a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale;

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal ministero delle attività produttive.

4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

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