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Legge 5 marzo 2001
n. 57
La legge 5 marzo
2001 n. 57 ha stabilito la griglia degli importi
per il risarcimento del danno biologico subito in seguito ad incidente
stradale.
La Legge disciplina
soltanto il "danno biologico", la lesione dell'integrità psicofisica
della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che
deriva dai sinistri stradali (restano escluse tutte
le altre tipologie di danni) ed esclusivamente il danno "di lieve entità",
vale a dire fino
a 9 punti di invalidità.
La disciplina, che va ad integrare la legge 39/77, fissa
il valore-base del
primo punto di invalidità permanente in Lit. 1.200.000
e stabilisce che il risarcimento deve aumentare
in maniera più che proporzionale con l'aumentare dell'invalidità accertata
e deve diminuire
in funzione dell'età del danneggiato.
A tal fine è stato stabilito un moltiplicatore
per l'aumento dei punti di invalidità e un demoltiplicatore
(in misura fissa, pari a 0,5) per l'aumento d'età.
Il comma 4 lascia al giudice la valutazione circa la possibilità
di operare scostamenti rispetto all'entità del risarcimento calcolata
con i criteri di cui sopra "tenuto conto delle condizioni soggettive
del danneggiato".
Si tratta del 60%
del totale, cioè della parte più consistente dell'esborso per le compagnie
che viene risarcito dalle assicurazioni come il semplice "colpo
di frusta", tipico nel settore auto e altri traumi che determinano
gravi condizioni di invalidità come esiti di fratture e di lesioni articolari,
crisi convulsive di tipo epilettico, perdita di organi interni.
La Legge 57/2001
porta, di fatto, ad un
contenimento ed una diminuzione dei risarcimenti
che sono allineati verso parametri più bassi rispetto a quelli
praticati in precedenza dai Giudici di Pace e dai Tribunali Italiani
che avevano adottato a maggioranza in modo uniforme sul territorio nazionale
la tabella del Tribunale di Milano.
Tabella Legislativa
del danno biologico
http://www.studiocelentano.it/editorial/danno_050301.htm