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Home > Approfondimenti > Legge 5 marzo 2001, n. 57

Legge 5 marzo 2001 n. 57

La legge 5 marzo 2001 n. 57 ha stabilito la griglia degli importi per il risarcimento del danno biologico subito in seguito ad incidente stradale.

La Legge disciplina soltanto il "danno biologico", la lesione dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che deriva dai sinistri stradali (restano escluse tutte le altre tipologie di danni) ed esclusivamente il danno "di lieve entità", vale a dire fino a 9 punti di invalidità.

La disciplina, che va ad integrare la legge 39/77, fissa il valore-base del primo punto di invalidità permanente in Lit. 1.200.000 e stabilisce che il risarcimento deve aumentare in maniera più che proporzionale con l'aumentare dell'invalidità accertata e deve diminuire in funzione dell'età del danneggiato.

A tal fine è stato stabilito un moltiplicatore per l'aumento dei punti di invalidità e un demoltiplicatore (in misura fissa, pari a 0,5) per l'aumento d'età.

Il comma 4 lascia al giudice la valutazione circa la possibilità di operare scostamenti rispetto all'entità del risarcimento calcolata con i criteri di cui sopra "tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato".

Si tratta del 60% del totale, cioè della parte più consistente dell'esborso per le compagnie che viene risarcito dalle assicurazioni come il semplice "colpo di frusta", tipico nel settore auto e altri traumi che determinano gravi condizioni di invalidità come esiti di fratture e di lesioni articolari, crisi convulsive di tipo epilettico, perdita di organi interni.

La Legge 57/2001 porta, di fatto, ad un contenimento ed una diminuzione dei risarcimenti che sono allineati verso parametri più bassi rispetto a quelli praticati in precedenza dai Giudici di Pace e dai Tribunali Italiani che avevano adottato a maggioranza in modo uniforme sul territorio nazionale la tabella del Tribunale di Milano.

Tabella Legislativa del danno biologico
http://www.studiocelentano.it/editorial/danno_050301.htm

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