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Polizze sulle calamità

Tratto da Italia Oggi del 22 luglio 2003
Definite le zone, le colture e le strutture assicurabili per ogni provincia e comune del territorio italiano; precisate le indicazioni obbligatorie da inserire nelle polizze di assicurazione. Prevista anche la limitazione contributiva in presenza di prodotti condizionati all'assegnazione di quote e comunicati i parametri di contribuzione per l'anno 2003. Sono stati pubblicati nella G.U. n. 165 del 18/07/2003 (supplemento ordinario n. 112) i due decreti del Mipaf del 23/12/2002 e del 24/03/2003 riguardanti l'individuazione, suddivisa per aree omogenee, degli eventi atmosferici, delle colture praticate, delle strutture e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, come previsto dall'art. 127 della legge 388/2000 e dagli articoli 2 e 4 del dl 13/09/2002, convertito in legge 13/11/2002, n. 256. La Finanziaria 2001, attraverso l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale e al fine di contenere gli interventi ´compensativi' dei danni derivanti da calamità naturali (terremoti, valanghe ecc.) ed eventi atmosferici avversi (gelo, grandine, siccità, piogge eccessive ecc.) ha previsto la possibilità di sostenere il produttore agricolo, contribuendo alla sottoscrizione di polizze assicurative mono o multirischio e prevedendo fino al rimborso massimo dell'80% dei premi pagati alle imprese di assicurazione. Per incentivare queste ultime a promuovere nuovi prodotti assicurativi e tenere basse le tariffe applicate sulle polizze, l'art. 2 del dl 200/2002 ha previsto che il Fondo riassicurativo, istituito presso l'Ismea, si debba accollare il 100% dei rischi derivanti dalle polizze multirischio per un periodo sperimentale di tre anni e limitatamente alle proprie disponibilità di bilancio. I parametri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sono definiti annualmente dal Mipaf per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base di elementi statistico-assicurativi rilevati dall'Ismea, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), tenendo conto anche del rapporto tra i sinistri denunciati e i premi pagati, con riferimento alle avversità naturali singole o in combinazione tra loro e con l'individuazione per ogni territorio agricolo comunale della coltura praticata e della struttura assicurabile. Al fine di procedere al riconoscimento del contributo si richiede la copertura assicurativa per l'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura e l'indicazione nel contratto assicurativo del dettaglio delle garanzie, della tariffa applicata, delle colture praticate e delle strutture utilizzate che devono necessariamente essere evidenziate allegando una planimetria aziendale con l'indicazione dei dati catastali riferiti ai fogli di mappa e le particelle utilizzate e, in caso di colture soggette a quote o disciplinari e nel rispetto di quanto indicato dalla Ue, il contributo erogabile è limitato alla copertura di tali quote. Infine, in presenza di polizze collettive è stato stabilito che i consorzi e le cooperative devono controllare il rispetto delle indicazioni richieste nel contratto anche attraverso la successiva acquisizione di documentazione e, in caso di polizze singole, tale controllo è demandato alle regioni.
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