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calamità
Polizze
sulle calamità
Tratto da Italia Oggi del 22 luglio
2003
Definite le zone, le colture e le strutture assicurabili
per ogni provincia e comune del territorio italiano; precisate le
indicazioni obbligatorie da inserire nelle polizze di assicurazione.
Prevista anche la limitazione contributiva in presenza di prodotti
condizionati all'assegnazione di quote e comunicati i parametri
di contribuzione per l'anno 2003. Sono stati pubblicati nella G.U.
n. 165 del 18/07/2003 (supplemento ordinario n. 112) i due decreti
del Mipaf
del 23/12/2002 e del 24/03/2003
riguardanti l'individuazione, suddivisa per aree omogenee, degli
eventi atmosferici, delle colture praticate, delle strutture e delle
garanzie ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, come
previsto dall'art. 127 della legge 388/2000 e dagli articoli 2 e
4 del dl 13/09/2002, convertito in legge 13/11/2002, n. 256. La
Finanziaria 2001, attraverso l'utilizzo del Fondo di solidarietà
nazionale e al fine di contenere gli interventi ´compensativi'
dei danni derivanti da calamità naturali (terremoti, valanghe
ecc.) ed eventi atmosferici avversi (gelo, grandine, siccità,
piogge eccessive ecc.) ha previsto la possibilità di sostenere
il produttore agricolo, contribuendo alla sottoscrizione di polizze
assicurative mono o multirischio e prevedendo fino al rimborso massimo
dell'80% dei premi pagati alle imprese di assicurazione. Per incentivare
queste ultime a promuovere nuovi prodotti assicurativi e tenere
basse le tariffe applicate sulle polizze, l'art. 2 del dl 200/2002
ha previsto che il Fondo riassicurativo, istituito presso l'Ismea,
si debba accollare il 100% dei rischi derivanti dalle polizze multirischio
per un periodo sperimentale di tre anni e limitatamente alle proprie
disponibilità di bilancio. I parametri pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale sono definiti annualmente dal Mipaf per ciascun prodotto
e per area omogenea sulla base di elementi statistico-assicurativi
rilevati dall'Ismea, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale (Sian), tenendo conto anche del rapporto tra i sinistri
denunciati e i premi pagati, con riferimento alle avversità
naturali singole o in combinazione tra loro e con l'individuazione
per ogni territorio agricolo comunale della coltura praticata e
della struttura assicurabile. Al fine di procedere al riconoscimento
del contributo si richiede la copertura assicurativa per l'intero
ciclo produttivo di ogni singola coltura e l'indicazione nel contratto
assicurativo del dettaglio delle garanzie, della tariffa applicata,
delle colture praticate e delle strutture utilizzate che devono
necessariamente essere evidenziate allegando una planimetria aziendale
con l'indicazione dei dati catastali riferiti ai fogli di mappa
e le particelle utilizzate e, in caso di colture soggette a quote
o disciplinari e nel rispetto di quanto indicato dalla Ue, il contributo
erogabile è limitato alla copertura di tali quote. Infine,
in presenza di polizze collettive è stato stabilito che i
consorzi e le cooperative devono controllare il rispetto delle indicazioni
richieste nel contratto anche attraverso la successiva acquisizione
di documentazione e, in caso di polizze singole, tale controllo
è demandato alle regioni. |
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