Art. 21.
(Istituzione fondo speciale per rischi
di responsabilita' civile delle ASL)
1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei
a migliorare l'efficienza e l'economicita' nella gestione dei
rischi di responsabilita' civile delle Aziende Sanitarie Locali
(ASL). A tale fine e' istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051
(Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo
I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in
45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro
relativi all'anno 2004.
2. Il fondo e' destinato al finanziamento degli esborsi che le
ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore
compreso tra 1.500,00 euro ed 500.000,00 euro per sinistro, per
un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente
l'importo di 500.000,00 euro per sinistro e' a carico dell'impresa
di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione
della presente legge, e' demandato il compito di individuare:
a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola
ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;
b) i criteri e le modalita' di gestione del rischio a carico del
Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione
medesima;
c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione
del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume
il rischio per la quota eccedente l'operativita' del Fondo;
d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte
sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti
dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la
colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro (CCNL)
4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono
alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte
nella stessa UPB 28051. |