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Home > Sentenza Corte di Cassazione n. 10297 del 2004

Rc medici: pronuncia 10297/2004 della Corte di Cassazione

Medici a responsabilità allargata.
L’alta percentuale di esiti negativi di un intervento non potrà essere invocata per sottrarsi al risarcimento dei danni

Tratto da il Sole 24 ore del 14 giugno 2004

L’ elevata percentuale di esiti negativi di un intervento, d’ora innanzi non potrà più essere invocata dai medici per sottrarsi al ristoro dei danni cagionati.

È quanto emerge dalla pronuncia 10297/2004 della Corte di Cassazione che, chiamata a decidere sulla natura della prestazione sanitaria, ha escluso che l’alto tasso di risultati non positivi possa, di per sé, giustificare la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Il nostro ordinamento distingue tra prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà e interventi definiti di facile esecuzione.

Nei primi, la responsabilità può essere ravvisata unicamente in presenza di un errore inescusabile, derivante o dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali, o dal difetto di quel minimo di abilità o perizia tecnica nell’uso di mezzi manuali o strumentali, che non deve mai mancare in chi esercita l’arte sanitaria.

Nei cosiddetti interventi di routine, invece, soccorre la disciplina generale contenuta nell’articolo 1176 del Codice civile, per cui il medico risponde del danno anche nel caso di colpa lieve: in queste ipotesi si richiede che sia stata scelta la più idonea e sicura delle terapie adottabili per risolvere lo stato morboso.

Questa distinzione comporta che il contenuto della colpa professionale varia a seconda dell’attività prestata: si esige una grave imperizia negli interventi complessi e una mera imprudenza o negligenza in tutti gli altri.

Intorno a questo problema s’incentra la vicenda processuale di due genitori che, sia in primo che in secondo grado, hanno visto respinta la propria domanda diretta al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione del parto.

I giudici di merito, in particolare, lamentavano il fatto che la parte attrice non fosse riuscita a provare la grave colpa dell’operatore, vista la difficoltà dell’intervento, manifestata «dall’alto tasso di esiti negativi nella distocia di spalla».

Chiamata a pronunciarsi, la Corte di cassazione coglie l’occasione per delineare i tratti della responsabilità medica, fornendo un vero e proprio vademecum. Dopo aver specificato che il contatto tra il paziente e il sanitario genera un rapporto negoziale, il collegio pone a carico del prestatore d’opera una presunzione di colpa.

Ricostruendo l’obbligazione del professionista come un’obbligazione di risultato, infatti, si grava il paziente del solo obbligo di dimostrare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, attribuendo al sanitario e all’ente ospedaliero la prova liberatoria.

La distinzione tra prestazione di facile o difficile esecuzione non rileva ai fini della ripartizione dell’onere della prova, ma per la valutazione del grado di diligenza richiesto, spettando al medico fornire comunque la prova che la prestazione sia di particolare difficoltà o, in mancanza, che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Muovendo da queste premesse, la Corte evidenzia che la speciale difficoltà di un intervento, contemplata dall’articolo 2236 del Codice civile, ricorre esclusivamente «laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro».

In questo modo, non rilevano i dati statistici concernenti l’esito finale, attenendo alla patologia sulla quale si interviene e non alle modalità di intervento, rispetto alle quali si misura la complessità della prestazione.

Ai fini dell’attenuazione della responsabilità, il margine di rischio — conclude la Cassazione — non costituisce elemento decisivo, pur meritando di essere considerato in una valutazione globale.

Volta a debellare i casi di mala-sanità, la pronuncia costituisce l’ultimo segmento di una sequenza, da qualche tempo avviata, improntata a soddisfare le istanze di quanti, danneggiati dall’altrui negligenza, sono stati nel passato costretti a desistere dall’agire, per non incorrere in un’ulteriore "sconfitta".

Dopo aver valorizzato, dapprima, il contatto tra medico e paziente (Cassazione 589/99) e ricondotto, poi, «la responsabilità medica in una dimensione aggravata» (Cassazione 9471/2004), con questa decisione si è, infine, reso particolarmente arduo il ricorso all’articolo 2236 del Codice civile, ponendo, così, fine ad alibi, giuridicamente ingiustificati e professionalmente ancor più disdicevoli.

Peraltro, non può tacersi che un’applicazione incondizionata del principio potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang, che potrebbe spingere gli operatori sanitari a desistere dal compiere interventi troppi rischiosi per non incorrere nelle ritorsioni di pazienti e congiunti.

L’apprezzabile tentativo di arginare la tendenza a limitare la responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave, non può, infatti, tradursi in una mortificazione della ricerca scientifica, il cui progresso inevitabilmente è destinato a essere segnato da errori e tentativi falliti.

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