Medici a responsabilità
allargata.
L’alta percentuale di esiti negativi di un intervento non
potrà essere invocata per sottrarsi al risarcimento dei
danni
Tratto da il Sole 24 ore del 14 giugno 2004
L’ elevata percentuale di esiti negativi di un intervento,
d’ora innanzi non potrà più essere invocata
dai medici per sottrarsi al ristoro dei danni cagionati.
È quanto emerge dalla pronuncia 10297/2004 della Corte
di Cassazione che, chiamata a decidere sulla natura della prestazione
sanitaria, ha escluso che l’alto tasso di risultati non
positivi possa, di per sé, giustificare la limitazione
della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
Il nostro ordinamento distingue tra prestazioni implicanti la
soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà
e interventi definiti di facile esecuzione.
Nei primi, la responsabilità può essere ravvisata
unicamente in presenza di un errore inescusabile, derivante o
dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali,
o dal difetto di quel minimo di abilità o perizia tecnica
nell’uso di mezzi manuali o strumentali, che non deve mai
mancare in chi esercita l’arte sanitaria.
Nei cosiddetti interventi di routine, invece, soccorre la disciplina
generale contenuta nell’articolo 1176 del Codice civile,
per cui il medico risponde del danno anche nel caso di colpa lieve:
in queste ipotesi si richiede che sia stata scelta la più
idonea e sicura delle terapie adottabili per risolvere lo stato
morboso.
Questa distinzione comporta che il contenuto della colpa professionale
varia a seconda dell’attività prestata: si esige
una grave imperizia negli interventi complessi e una mera imprudenza
o negligenza in tutti gli altri.
Intorno a questo problema s’incentra la vicenda processuale
di due genitori che, sia in primo che in secondo grado, hanno
visto respinta la propria domanda diretta al risarcimento dei
danni subiti dal figlio in occasione del parto.
I giudici di merito, in particolare, lamentavano il fatto che
la parte attrice non fosse riuscita a provare la grave colpa dell’operatore,
vista la difficoltà dell’intervento, manifestata
«dall’alto tasso di esiti negativi nella distocia
di spalla».
Chiamata a pronunciarsi, la Corte di cassazione coglie l’occasione
per delineare i tratti della responsabilità medica, fornendo
un vero e proprio vademecum. Dopo aver specificato che il contatto
tra il paziente e il sanitario genera un rapporto negoziale, il
collegio pone a carico del prestatore d’opera una presunzione
di colpa.
Ricostruendo l’obbligazione del professionista come un’obbligazione
di risultato, infatti, si grava il paziente del solo obbligo di
dimostrare l’esistenza del contratto e l’aggravamento
della situazione o l’insorgenza di nuove patologie per effetto
dell’intervento, attribuendo al sanitario e all’ente
ospedaliero la prova liberatoria.
La distinzione tra prestazione di facile o difficile esecuzione
non rileva ai fini della ripartizione dell’onere della prova,
ma per la valutazione del grado di diligenza richiesto, spettando
al medico fornire comunque la prova che la prestazione sia di
particolare difficoltà o, in mancanza, che la prestazione
sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti pregiudizievoli
siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Muovendo da queste premesse, la Corte evidenzia che la speciale
difficoltà di un intervento, contemplata dall’articolo
2236 del Codice civile, ricorre esclusivamente «laddove
il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato
o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici,
terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra
loro».
In questo modo, non rilevano i dati statistici concernenti l’esito
finale, attenendo alla patologia sulla quale si interviene e non
alle modalità di intervento, rispetto alle quali si misura
la complessità della prestazione.
Ai fini dell’attenuazione della responsabilità,
il margine di rischio — conclude la Cassazione — non
costituisce elemento decisivo, pur meritando di essere considerato
in una valutazione globale.
Volta a debellare i casi di mala-sanità, la pronuncia
costituisce l’ultimo segmento di una sequenza, da qualche
tempo avviata, improntata a soddisfare le istanze di quanti, danneggiati
dall’altrui negligenza, sono stati nel passato costretti
a desistere dall’agire, per non incorrere in un’ulteriore
"sconfitta".
Dopo aver valorizzato, dapprima, il contatto tra medico e paziente
(Cassazione 589/99) e ricondotto, poi, «la responsabilità
medica in una dimensione aggravata» (Cassazione 9471/2004),
con questa decisione si è, infine, reso particolarmente
arduo il ricorso all’articolo 2236 del Codice civile, ponendo,
così, fine ad alibi, giuridicamente ingiustificati e professionalmente
ancor più disdicevoli.
Peraltro, non può tacersi che un’applicazione incondizionata
del principio potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang,
che potrebbe spingere gli operatori sanitari a desistere dal compiere
interventi troppi rischiosi per non incorrere nelle ritorsioni
di pazienti e congiunti.
L’apprezzabile tentativo di arginare la tendenza a limitare
la responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave,
non può, infatti, tradursi in una mortificazione della
ricerca scientifica, il cui progresso inevitabilmente è
destinato a essere segnato da errori e tentativi falliti.
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