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 NORME E PROVVEDIMENTI SULLE ASSICURAZIONI AUTO

RC auto: risarcimenti Ue
29-5-2003
Approvato dal consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2000/26/Ce in materia di assicurazioni auto.
Il provvedimento prevede il diritto per i soggetti residenti in Italia, che subiscono in uno degli stati dell'Ue sinistri causati da un veicolo assicurato in un altro stato membro, di richiedere il risarcimento del danno subito oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato l'incidente o al suo mandatario in Italia.
Presso l'Isvap sarà istituito un centro d'informazione per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento.

Rc auto - protocollo d'intesa firmato da Governo, Ania e associazioni consumatori (solo le sigle della Coalizione e Altroconsumo).
maggio 2003
Impegno a contenere le tariffe, sconti per le categorie più tartassate, maggiore trasparenza, portabilità della classe di rischio e mantenimento del bonus anche nel caso di cambio del veicolo: sono in sintesi le linee direttrici del protocollo d'intesa sulle assicurazioni auto.
Ddl di conversione in legge del decreto che fissa a 1.100 euro la soglia entro la quale i giudici di pace possono giudicare secondo equita' ma impone, comunque, il giudizio secondo diritto per i ricorsi su contratti di massa come quelli per le assicurazioni Rc auto.
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile" che riguarda, appunto, i cosiddetti 'contratti di massa' cioe' quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Le nuove misure si applicheranno solo ai giudizi "instaurati" con citazione notificata a partire dal 10 febbraio scorso, quando cioe' fu varato il decreto.
ISVAP - Circolare 502 D. del 25/03/2003: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria rca.
Dal 1° maggio 2003 le imprese sono obbligate a rilasciare una nota informativa precontrattuale, le condizioni generali e speciali di polizza, un preventivo gratuito personalizzato.
In caso di furto del veicolo il proprietario potrā assicurare la nuova auto usufruendo della stessa classe di merito giā maturata; e questo anche se si cambia compagnia. Inoltre, si manterrā la stessa classe di bonus-malus anche se la polizza o l´auto viene trasferita al coniuge in regime di comunione dei beni.

Banca dati dei sinistri stradali - Provvedimento ISVAP.
Dal 15 aprile 2003 le Compagnie, la magistratura e le forze di polizia giudiziaria potranno accedere alla banca dati dei sinistri stradali alimentata mensilmente dalle imprese di assicurazione.
Il monitoraggio relativo agli incidenti - dal loro accadimento fino alla liquidazione del risarcimento - consentirà di arginare le frodi contro le compagnie.

Sentenza della Corte di Cassazione n° 17475/02.
Il consumatore deve far constare la violazione di un diritto soggettivo a opera della compagnia presso la quale č assicurato. Non basta, che il consumatore adduca meramente e semplicemente il fatto che vi č stata un'intesa vietata dalla legge tra le compagnie.
Il giudice va individuato secondo i parametri ordinari: l'art. 7 del cpc affida ai giudici di pace le cause di valore non superiore a 2.582,28 euro.
www.adusbef.it

Nel Cid i danni fisici.
Approvato dall'Isvap il nuovo modello da utilizzare per la constatazione amichevole degli incidenti stradali.
Il nuovo modello

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 - nuove disposizioni in tema di RC Auto e di calcolo del danno biologico.
Il Capo III della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 - "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza“ contiene nuove disposizioni in tema di assicurazione auto e di calcolo del danno biologico.

Imposte sulle assicurazioni - Contributo antiracket e antiusura.
Per effetto dell'art. 18, commi 1, lett a) e 2 della legge n. 44 del 23 febbraio 1999 a seguito pubblicazione del relativo regolamento di attuazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2002, n. 255 s.g., la maggiorazione di imposta sui premi assicurativi relativi al ramo incendio, responsabilità civile diversi, assicurazione auto rischi diversi e furto passa dallo 0,1% all'1%.
Tale maggiorazione trova applicazione in relazione ai premi incassati a decorrere dal 14 novembre 2002.
http://gazzette.comune.jesi.an.it

Codice della strada - digilander.iol.it
Legge 12 dicembre 2002, n. 273 - "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza".
Capo III: “Disposizioni in materia di rc auto”.
Le leggi sulle assicurazioni auto - www.ania.it

 

 

 

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