a cura di Sonia
LAZZINI
Il supremo giudice amministrativo stabilisce
i criteri per l’accertamento del requisito dell’elemento
soggettivo, nella fattispecie di responsabilità dell’amministrazione,
per attività provvedimentale illegittima: dolo e colpa
grave!
Esistono due modelli di tutela risarcitoria:
reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente
(forma “surrogatoria”) ; quest’ultima soluzione varia a
seconda che il criterio di aggiudicazione sia stato quello
del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
Anche la IV sezione del Consiglio di Stato
(decisione numero 478 del 15.02.2005) conferma un orientamento,
recentemente sviluppato (decisione numero 32 del Consiglio
di Stato, Sezione V, pubblicata in data 10 gennaio 2005),
secondo il quale, alla pubblica amministrazione intesa
come apparato, è applicabile la norma di cui all’articolo
2236 in tema di responsabilità dei professionisti intellettuali.
Il Consiglio di Stato, IV sezione, con
la decisione numero 478 del 15 febbraio 2005 ci conferma
l’attuale orientamento del supremo giudice amministrativo
in tema di criteri per l’imputabilità delle stazioni appaltanti
a fronte di richieste di risarcimento del danno; vengono
quindi sanciti i parametri per la valutazione dell’errore
scusabile e la possibilità di limitare la responsabilità all’elemento
psicologico della colpa grave e del dolo (criteri che sono
già così stabiliti per i dipendenti (e amministratori)
pubblici a norma del testo unico dei dipendenti civili,
d.p.r n. 3 del 1957).
Già con la decisione numero 32 del 10
gennaio 2005 era stato ribadito il principio di applicabilità dell’articolo
2236 anche alla pa (*** cfr precedente commento).
Nella fattispecie qui analizzata, si tratta
di un appalto di lavori da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nell’emarginata sentenza vengono tuttavia
sottolineati ulteriori aspetti che meritano di essere così riassunti
in quanto corrispondono a criteri di imputabilità della
pa, non essendo applicabili i canoni per l’identificazione
dell’errore scusabile:
Ö comportamento
diametralmente opposto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice rispetto
ad altra analoga procedura di gara, da essa espletata appena
alcuni mesi prima
<E’ appena il caso di sottolineare
che se, nel presente caso dell’appalto di Bressanone, l’amministrazione
si fosse comportata come aveva fatto nella precedente ipotesi
dell’appalto di Bolzano (e, cioè, se avesse applicato i
criteri di valutazione da essa stessa dettati anziché disattenderli
completamente) la procedura concorsuale avrebbe avuto un
esito diverso, dal momento che il Consorzio ***sarebbe
stato l’aggiudicatario della gara, essendosi avvalso della
facoltà di realizzare il lavoro con i “prodotti esemplari” del
capitolato speciale e, cioè, di realizzare lo stesso progetto
esecutivo dell’amministrazione>
Ö predisposizione
di regole illogiche nel bando di gara, si rivela lesiva
di una delle norme di condotta che deve osservare l’amministrazione
nella gestione di una procedura competitiva: predisporre
regole logiche e congrue rispetto al fine pubblico della
gara
A fronte della violazione di tale dovere,
sottolineano i giudici di Palazzo Spada, non risulta,
di contro, apprezzabile alcun elemento, peraltro neanche
allegato dall’amministrazione (oneratavi), riconducibile
ad una delle situazioni, sopra descritte, che autorizzano
la configurabilità dell’errore scusabile
Riassumendo:
Ö nella
precendente decisione (n. 32/2005) i giudici condannano
l’amministrazione a seguito di mancata aggiudicazione dell’appalto
per violazione alla par condicio :
<Così definiti
i caratteri costitutivi della colpa della pubblica amministrazione,
risulta agevole rilevare, in ordine alla fattispecie
in esame, che sussiste la responsabilità dell’Azienda
Ospedaliera appellante, in quanto l’evento dannoso in
capo alla **** s.p.a., e cioè la mancata aggiudicazione
dell’appalto, può dirsi imputabile al comportamento “negligente”,
e, pertanto, “colposo” della stessa Amministrazione appaltante,
poiché quest’ultima ha agito in violazione delle regole
di imparzialità e correttezza che essa stessa si era
data in sede di gara nella lex specialis a pena di esclusione.
A fronte
della violazione del dovere di garantire la par condicio,
non risulta, di contro, apprezzabile alcun elemento,
allegato dall’amministrazione, riconducibile ad una delle
situazioni sopra descritte che autorizzano la configurabilità dell’errore
scusabile>
Ö nella
fattispecie odierna invece (n. 478/2005) i giudici sanciscono
la responsabilità della pa in quanto il bando non brillava
per la sua chiarezza espositiva:
<Così definiti
i caratteri costitutivi della colpa della pubblica amministrazione,
risulta agevole rilevare, in ordine alla fattispecie
in esame, che la predisposizione di regole illogiche
nel bando di gara, si rivela lesiva di una delle norme
di condotta che deve osservare l’amministrazione nella
gestione di una procedura competitiva: predisporre regole
logiche e congrue rispetto al fine pubblico della gara.
A fronte
della violazione di tale dovere, non risulta, di contro,
apprezzabile alcun elemento, peraltro neanche allegato
dall’amministrazione (oneratavi), riconducibile ad una
delle situazioni, sopra descritte, che autorizzano la
configurabilità dell’errore scusabile.>
Ma c’è di più.
Il supremo giudice amministrativo nel
sottolineare i parametri di liquidazione del danno, ci
insegna che:
<la tutela risarcitoria serve ad assicurare
al danneggiato la restitutio in integrum del suo patrimonio
e, quindi, a garantire l’eliminazione delle conseguenze
pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta al soggetto
responsabile.
La riparazione delle conseguenze dannose
viene garantita dall’ordinamento mediante due modelli di
tutela, tra loro alternativi:
Ö quello
del risarcimento per equivalente, che riconosce al danneggiato
il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore
della lesione patrimoniale patita;
Ö quello
della reintegrazione in forma specifica, che attribuisce
al soggetto passivo la medesima utilità, giuridica od economica,
sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita>
Qualora non sia possibile ricorrere al
risarcimento in forma specifica in quanto il contratto
si è già concluso o comunque ne risulterebbe anti economico
il cambiamento di contraenza, risulta indispensabile il
ricorso alla forma per equivalenza che:
<si risolve, a ben vedere, in una forma
di tutela per così dire surrogatoria, nel senso che garantisce,
non l’utilità perduta o compromessa, ma, in sua sostituzione,
una somma di denaro corrispondente al valore del bene della
vita pregiudicato>
Ora, la prima distinzione attuata dal
Consiglio di Stato, consiste nel suddividere il risarcimento
del danno a seconda che derivi da attività materiale della
pa o da attività provvedimentale:
<Se tale opera di quantificazione (liquidazione
del danno per equivalente) risulta agevole nei casi, configurabili
per lo più nelle attività illecite materiali, in cui il
valore del bene leso è facilmente individuabile (si pensi
ai danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale),
non altrettanto può dirsi per le ipotesi, quali quelle
interessate dall’attività provvedimentale lesiva, in cui
la situazione soggettiva pregiudicata è connessa ad aspettative
o interessi difficilmente apprezzabili nella loro consistenza
economica.>
quali sono dunque gli oneri a carico del
danneggiato?
<La comune ascrizione dell’illecito
commesso dall’amministrazione nell’esercizio dell’attività provvedimentale
allo schema della responsabilità extracontrattuale implica,
innanzitutto, che incombe al ricorrente (presunto danneggiato)
l’onere di dimostrare l’esistenza:
- di un pregiudizio
patrimoniale,
- la sua riconducibilità eziologia
all’adozione del provvedimento illegittimo
- e la sua misura,
come riconosciuto dall’indirizzo prevalente
formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa (cfr.
ex multis Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2002, n.416, in
cui si ribadisce che incombe al danneggiato la prova di
tutti gli elementi costitutivi dell’illecito).
Ne consegue che il ricorrente non potrà limitarsi
ad addurre l’illegittimità dell’atto, valendosi, ai fini
della sua quantificazione, del principio dispositivo con
metodo acquisitivo e, quindi, della sufficienza dell’allegazione
di un principio di prova, ma
dovrà compiere
l’ulteriore sforzo probatorio di documentare il pregiudizio
patrimoniale del quale chiede il ristoro nel suo esatto
ammontare >
anche se – ammettono i giudici - a fronte del
diniego di un’autorizzazione, della mancata aggiudicazione
di un appalto o dell’omessa partecipazione al procedimento,
risulta estremamente arduo definire l’esatto ammontare
della perdita economica patita dall’interessato.
E allora?
Occorre prima di tutto fare una distinzione:
<Appare utile, a tal riguardo, rammentare
che il pregiudizio risarcibile si compone, secondo la definizione
offerta dall’art.1223 c.c.,
Ö del
danno emergente ovvero la diminuzione reale del patrimonio
del privato dovuti ad esborsi connessi alla (inutile)
partecipazione al procedimento
la sfera giuridica
del danneggiato ha subito una diminuzione per effetto
dell’atto illegittimo
Ö del
lucro cessante: cioè della perdita di un’occasione di guadagno
o, comunque, di un’utilità economica connessa all’adozione
o all’esecuzione del provvedimento illegittimo.
la sfera giuridica
del danneggiato non si è accresciuta nella misura che
avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non fosse
stato adottato o eseguito.
Se per la prima voce di danno (quello
emergente) non si pongono particolari problemi nell’assolvimento
dell’onere della prova (è sufficiente documentare le spese
sostenute), per la seconda (lucro cessante) si configurano,
viceversa, rilevanti difficoltà.
Se applichiamo l’articolo 2043 del codice
civile entrambe le voci debbono essere considerate.
Da qui l’esigenza di < provvedere alla
determinazione di criteri valutativi astratti e presuntivi
della misura del pregiudizio risarcibile>
Il primo punto fermo è il seguente:
< Può, in definitiva, registrarsi il
consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale, ormai
univoco e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi,
che, sulla base delle predette indicazioni normative, riconosce
nella misura del 10% dell’importo a base d’asta, per come
eventualmente ribassato dall’offerta dell’impresa interessata,
l’entità del guadagno presuntivamente ritratto dall’esecuzione
dell’appalto.>
Attenzione pero’ perché al giudice di
Palazzo Spada non sfugge che esistono diverse difficoltà a
seconda che l’appalto venga giudicato con il criterio del
massimo ribasso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
< La dimostrazione della spettanza
dell’appalto all’impresa danneggiata risulta ovviamente
configurabile nei soli casi in cui il criterio di aggiudicazione
si fonda su parametri vincolati e matematici (come, ad
esempio, nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto
in cui l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa),
mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente
viene operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale
dell’offerta (come nel caso dell’offerta economicamente
più vantaggiosa).>
criterio del massimo ribasso = certezza
dell’aggiudicazione:
spetta
all’impresa danneggiata un risarcimento pari al 10% del
valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla
sua offerta), ferma restando la possibilità di conseguire
una somma superiore, in presenza della dimostrazione
che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello
presunto
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
= perdita di chance difficile da provare:
Viceversa,
quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance
a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando
non riesce a provare che l’aggiudicazione dell’appalto
spettava proprio a lui, secondo le regole di gara), la
somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente
ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria
risultanti dagli atti della procedura.
Al fine
di operare tale decurtazione vanno valorizzati tutti
gli indici significativi delle potenzialità di successo
del ricorrente, quali, ad esempio, il numero di concorrenti,
la configurazione della graduatoria eventualmente stilata
ed il contenuto dell’offerta presentata dall’impresa
danneggiata
*** commento a Consiglio di Stato,
sezione V, decisione numero 32 del 10 gennaio 2005( a
cura di S. Lazzini)
Il consiglio di Stato (n. 32/2005) sancisce
una svolta nel criterio della colpa (solo grave) della
pa come apparato ( e quindi non solo del singolo dipendente
a norma del dpr n. 3/1957 a seguito di attività materiale)
nella responsabilità civile terzi per perdite patrimoniali
(lesione di interessi legittimi a seguito di attività provvedimentale
illegittima)
Responsabilità civile extracontrattuale
della pa per attività provvedimentale: inevitabile giudizio
di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta
agevolmente percepibile nella sua portata vincolante
ovvero esclusione per colpa lieve!
Accertamento della colpa della
pa per attività provvedimentale illegittima:
non è imputabile al singolo ma solo all’apparato, non è oggettiva
e puo’ essere paragonata a quella dei liberi professionisti
a cui va applicato l’art. 2236 cc, quindi imputabilità solo
per colpa grave e dolo, nel caso in cui l’accertamento
dei presupposti di fatto dell’azione amministrativa implichi
valutazioni scientifiche complesse o verifiche difficoltose
della realtà fattuale!
I ruolo del giudice amministrativo è quello
di definire gli indici identificativi della colpa, indicati
nell’ascrizione all’amministrazione, intesa come apparato,
e non al funzionario agente, della “violazione delle
regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione
alle quali l’esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi e che…si pongono come limiti esterni alla
discrezionalità”.
La decisione numero 32 del Consiglio
di Stato, Sezione V, pubblicata in data 10 gennaio
2005 merita di essere segnalata per tutta una serie di
importanti insegnamenti in tema di risarcimento del danno
imputabile alla pa a seguito di attività provvedimentale
e quindi suscettibile di lesione di interessi legittimi
a) la
colpa deve essere ascrivibile alla pa come apparato e
non al singolo funzionario agente (come da Cass. Sez.
Unite n. 500/99)
b) si
puo’ restare all’interno dei più sicuri (rispetto alla
teoria della responsabilità contrattuale della pa) confini
dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana
c) le
connesse esigenze di tutela, possono venir garantite
dall’ utilizzo, per la verifica dell’elemento soggettivo,
delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729
c.c
d) il
privato danneggiato, ancorchè onerato della dimostrazione
della “colpa” dell’amministrazione (contrariamente se
la responsabilità fosse di natura contrattuale), risulta
agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi
indiziari quali:
1. la
gravità della violazione, qui valorizzata quale presunzione
semplice di colpa e non come criterio di valutazione
assoluto,
2. il
carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata,
3. l’univocità della
normativa di riferimento
4. il
proprio apporto partecipativo al procedimento
e) all’amministrazione
quindi, acquisiti gli indici rivelatori della colpa,
spetta poi l’allegazione degli elementi, pure indiziari,
ascrivibili allo schema dell’errore scusabile
f) compito
del giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione
con la sentenza n. 500/99, sarà quello di apprezzare
e valutare liberamente tali indici circa la loro idoneità ad
attestare o ad escludere la colpevolezza dell’amministrazione.
g) perché la
situazione allegata integri gli estremi dell’errore scusabile
e consenta, perciò, di escludere la “colpa” dell’apparato
amministrativo.
h) gli
estremi dell’errore scusabile li troviamo nella giurisprudenza
europea (Corte Giustizia C.E., 5 marzo 1996, cause riunite
nn.46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994)
che, pur assegnando valenza pressoché decisiva alla gravità della
violazione, indica, quali parametri valutativi di quel
carattere,
1. il
grado di chiarezza e precisione della norma violata;
2. la
presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione
esaminata e definita dall’amministrazione,
3. la
novità di quest’ultima,(riconoscendo così portata esimente
all’errore di diritto, in analogia all’elaborazione della
giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni).
i) Inoltre
risulta accettabile:
1. il
criterio della comprensibilità della portata precettiva
della disposizione inosservata e della univocità e chiarezza
della sua interpretazione,
2. potendosi
ammettere l’esenzione da colpa solo in presenza di un
quadro normativo confuso e privo di chiarezza;
giova pero’ riportare questo passo
dell’emarginata decisione per la portata estremamente
rivoluzionaria in ambito di rischio della pa per risarcimento
del danno a seguito di perdita patrimoniale :
< Così come appaiono condivisibili
i riferimenti, da più parti suggeriti, al criterio di
imputazione soggettiva della responsabilità del professionista
di cui all’art. 2236 c.c. che, riconnettendo il grado
di colpevolezza richiesto per la costituzione dell’obbligazione
risarcitoria alla difficoltà dei problemi tecnici affrontati
nell’esecuzione dell’opera, introduce un parametro di
ascrizione del danno che tiene conto del grado di complessità delle
questioni implicate dall’esecuzione della prestazione
e che attenua la responsabilità del prestatore d’opera
quando il livello di difficoltà risulti rilevante.
La medesima ratio sottesa alla richiamata disposizione
civilistica può, infatti, ravvisarsi nelle fattispecie
nelle quali la situazione di fatto esaminata dal
funzionario comporta la risoluzione di problemi tecnici
particolarmente rilevanti ed in cui, in definitiva,
l’accertamento dei presupposti di fatto dell’azione
amministrativa implica valutazioni scientifiche complesse
o verifiche difficoltose della realtà fattuale.>
Ovvero:
<A fronte, infatti, di una situazione
connotata da apprezzabili profili di complessità,
può, in particolare, ritenersi giustificata, in analogia
con la disciplina della responsabilità del prestatore
d’opera intellettuale, un’attenuazione di quella
dell’amministrazione che la circoscriva alle sole
ipotesi di colpa grave>
Va da sé che stante questa interpretazione
giurisprudenziale data dal Supremo Collegio Amministrativo,
diminuisce il rischio delle polizze di responsabilità civile
terzi a garanzia delle perdite patrimoniale subite dai
cittadini (o dalle imprese in caso di appalti pubblici) e
quindi, forse, convincerà anche le primarie Compagnie
di Assicurazione, ad accettarne la sottoscrizione, facendo,
finalmente, finire la (in mancanza di altro) sottoscrizione da
parte dei singoli, di polizze il cui rischio è limitato
agli unici casi di lesione di diritto soggettivo (quindi, dopo
la sottoscrizione di un eventuale contratto) portati davanti
al giudice ordinario.
Ancora un’osservazione.
Qualora un tecnico faccia parte di
un Ente pubblico economico oppure di un S.p.a. a capitale
pubblico, si sa che non ricevere dalle Leggi l’esenzione
di responsabilità per l’elemento soggettivo della colpa
lieve , ma, tenuto conto dell’emarginata sentenza, anche
queste persone potranno invocare quanto disposto dall’art
2236 cc (come peraltro già applicato per i medici dipendenti
di un ente ospedaliero )
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G.
437/2003, proposto dal ***** (*****) rappresentato e difeso
dall'avv. Giorgio Cugurra, Dragogna Sergio e dall'avv.
Mazzocco Ennio ed elettivamente domiciliato in Roma presso
lo studio di quest'ultimo, via Ugo Bassi, n. 3;
contro
la Provincia Autonoma di Bolzano rappresentata
e difesa dall'avv. Michele Costa, dall'avv. Renate Von
Guggenberg e dall'avv. Maria Larcher ed elettivamente domiciliata
in Roma presso lo studio del primo, via Eleonora Pimentel,
n. 2;
e nei confronti di
Impresa *****, rappresentata e difesa
dall'avv. Mario Sanino, dall'avv. Maurizio Sartori e dall'avv.
Fausto Scappini ed elettivamente domiciliata in Roma presso
lo studio del primo, viale Parioli,. n. 180;
per l'annullamento
della sentenza del T.R.G.A. - Sez. Autonoma
Provincia di Bolzano - n. 525/2002;
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
delle parti;
Viste le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione n. 8144/03 del
10 dicembre 2003;
Visto il dispositivo di sentenza
n. 367/04;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza
del 22 giugno 2004 la relazione del Consigliere Nicola
Russo;
uditi l’avv. E. Mazzocco, G. Pellegrino,
M. Costa ed M. Sanino;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
F A T T O
Con bando di gara 9 ottobre 2001 la Provincia
autonoma di Bolzano indiceva una procedura aperta per l’affidamento
dei lavori per la costruzione della facciata, carpenteria
metallica e lavori da vetraio, per la nuova sede di Bressanone
della Libera Università di Bolzano.
Quale criterio di aggiudicazione era previsto
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi
in base al prezzo (51 %) e alla qualità (49 %) in dichiarata
conformità agli artt. 36, comma 1, lettera b), e 39 L.P.
17 giugno 1998, n. 6.
Per quanto riguarda il prezzo, l’offerta
economica consisteva nell’indicazione del prezzo unitario
e del prezzo totale a fianco di ciascuna delle prestazioni
riportate nell’apposito elenco predisposto dall’Amministrazione.
Per quanto riguarda la qualità, il capitolato
condizioni prevedeva ( capo I, n. 5) la compilazione e
sottoscrizione del documento “valutazione della qualità”;
prevedeva inoltre (capo I, n.6) la produzione della documentazione
tecnica dei prodotti e, inoltre, la presentazione di un
modello della facciata dell’anello in scala 1:1 corrispondente
nelle misure e nel materiale, realizzato sulla base delle
specifiche dell’elenco delle prestazioni e dei disegni
costruttivi allegati al capitolato.
In particolare, il documento “valutazione
della qualità” era costituito:
a) dall’elenco delle prestazioni, in cui
in diverse voci specifiche sono, in aggiunta, riportati
degli esempi di prodotti, per mettere in grado l’offerente
di conoscere in dettaglio la qualità di materiale richiesta,
nonché la forma e l’estetica del prodotto da offrire. Viene
stabilito che i prodotti offerti saranno confrontati, all’atto
della valutazione comparativa delle offerte, con i prodotti
esemplari e giudicati in base a un criterio di “equivalenza” (1.2.1);
b) dall’elenco degli elementi costruttivi
e dei prodotti contenente una lista di tutti gli elementi
costruttivi e dei prodotti di fornitura da prendere in
considerazione per la valutazione della qualità con indicazione
dei punteggi massimi assegnabili in caso di equivalenza
ottimale (1.2.2);
c) dalla documentazione tecnica dei prodotti
esemplari contenenti i disegni di dettaglio, specifiche
ed eventuali estratti di prospetti e costituenti la base
per i prodotti offerti, nonché per il giudizio di equivalenza
(1.2.3).
Viene stabilito (punto 1.2.4) che l’offerente
deve riportare nell’elenco degli elementi costruttivi tutti
i prodotti da essa proposti e che, qualora singoli prodotti
non fossero ivi riportati, nella valutazione comparativa
si considererà offerto il prodotto esemplare al prezzo
di offerta.
Inoltre (punto 1.2.5) che i prodotti offerti
devono essere documentati, analogamente a quanto previsto
per la “documentazione tecnica dei prodotti esemplari”,
con una apposita “documentazione tecnica dei prodotti dell’impresa”,
contenente specifiche, disegni costruttivi, dati relativi
a superficie, colore ed eventuali foto, confrontabili con
la documentazione di base.
Si stabilisce infine (1.3) che -ai fini
del giudizio di equivalenza- i dati contenuti in questa
documentazione saranno confrontati con il documento base,
ossia, con la “documentazione tecnica dei prodotti esemplari” e
che, se un offerente non raggiunge nel giudizio di qualità,
sia a livello di singole posizioni che nel totale, almeno
il 50 % del punteggio per la qualità possibile, viene automaticamente
escluso.
Quanto ai punteggi, i criteri di valutazione
prevedevano fino a punti 1280 ai fini della valutazione
di equivalenza del campione di facciata, e fino a 3320
punti per la valutazione tecnica vera e propria, in totale
4600 punti.
Ad una prima riunione in data 11 dicembre
2001 l’autorità di gara ammetteva 4 ditte, tra cui la ricorrente
ed odierna appellante ***** (*****) e la controinteressata
Impresa *****.
Alla seconda riunione, avvenuta in data
18 dicembre 2001, l’autorità di gara, preso atto dei risultati
cui era pervenuta la commissione tecnica incaricata della
valutazione della qualità delle offerte, escludeva le ditte
Metalsigma e il Consorzio ricorrente ed odierno appellante,
in quanto non avevano conseguito almeno il 50 % del punteggio
possibile per la qualità.
L’appalto veniva quindi aggiudicato all’odierna
controinteressata Impresa Frener & Reifer.
Di qui il ricorso del ***** al Tribunale
di Giustizia Amministrativa di Bolzano, con il quale risultano
impugnati la detta aggiudicazione, nonché tutti gli atti
del procedimento, compreso il bando di gara del 9 ottobre
2001.
A sostegno del ricorso originario venivano dedotti
i seguenti motivi:
1) Violazione del punto 1.2.4 dei criteri
di valutazione del bando di gara. Eccesso di potere
per illogicità manifesta.
2) Altro eccesso di potere per illogicità e
ingiustizia manifesta e travisamento di fatto.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Violazione del bando di gara.
4) Illegittimità del bando di gara per
illogicità manifesta.
Proponeva ricorso incidentale l’Impresa
***** eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del
impugnazione del bando per tardività, per acquiescenza
e per mancanza di interesse, e deducendo il seguente motivo:
“Violazione dell’Art. 31.5 a del Capitolato
speciale di appalto e dell’art. 1.3 del documento “valutazione
della qualità.”
Con sentenza n. 525/02 il Tribunale di
Bolzano respingeva il ricorso principale prescindendo dall’esame
delle eccezioni di inammissibilità.
Avverso tale decisione il *****, con atto
notificato in data 8-13 gennaio 2003 e depositato il 17
successivo, ha proposto appello a questo Consiglio di Stato,
chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’appello
ripropone sostanzialmente i motivi originari e censura
la decisione gravata sotto vari profili. L’appellante insiste,
in particolare, sulla tesi che, essendosi avvalsa della
facoltà di offrire i prodotti esemplari, avrebbe dovuto
essere valutata con il punteggio massimo e non in base
alla valutazione del campione di facciata, nonché sulla
circostanza che i prodotti indicati quali esempi per le
prestazioni più importanti per la presentazione del modello
di facciata, quale richiesta dal bando che ne occupa, non
sarebbero stati reperibili.
Avverso la medesima sentenza n. 525/02,
l’impresa *****, con atto notificato in data 7-10 febbraio
2003, ha proposto appello incidentale, concludendo in via
principale per il rigetto dell’appello, ed in via subordinata
per l’accoglimento dell’appello incidentale.
Si è costituita in giudizio la Provincia
Autonoma di Bolzano, che conclude per il rigetto dell’appello.
Con decisione n. 8144/03 del 10 dicembre
2003, questa Sezione riteneva opportuno acquisire agli
atti del giudizio una relazione documentata sulle modalità di
presentazione del modello di facciata richiesta dal bando
in questione, dalla quale risultassero in particolare:
le prestazioni per le quali erano riportatati
esempi di prodotti con indicazione dei tipi di prodotto
indicati per ogni voce di prestazione nonché delle ditte
fornitrici eventualmente consigliate;
le prestazioni per le quali non erano
riportati esempi di prodotti;
le prestazioni per le quali gli esempi
di prodotti indicati non erano reperibili sul mercato;
le prestazioni per le quali, in casi di
irreperibilità degli esempi riportati, non erano reperibili
prodotti equivalenti;
la possibile incidenza della eventuale
irreperibilità dei detti prodotti sulla qualità e sulle
modalità di esecuzione del modello di facciata;
tanto premesso, il Collegio, interlocutoriamente
pronunciando, e riservata ogni ulteriore pronuncia di rito,
nel merito e sulle spese, invitava l’Amministrazione a
depositare nella Segreteria della Sezione la documentazione
di cui in motivazione entro 40 giorni dalla comunicazione
della decisione a cura della Segreteria medesima ovvero,
ove anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte
e fissava per il prosieguo l’udienza pubblica del 10 febbraio
2004.
Alla decisione interlocutoria la Provincia
di Bolzano ha dato esecuzione con relazione depositata
il 21 gennaio 2004.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2004
la causa è stata spedita in decisione. Prima di tale data
le parti hanno depositato memorie, con cui hanno ulteriormente
illustrato le proprie tesi difensive e replicato a quelle
avversarie, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni
già rassegnate.
D I R I T T O
1 - È controversa la legittimità degli
atti, ivi compreso il bando di gara, con cui si è prevenuti
all’aggiudicazione all’impresa controinteressata, *****,
dell’appalto per la realizzazione della facciata della
nuova sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano.
Il T.R.G.A. di Bolzano, come si è visto
nella parte narrativa del fatto, ha ritenuto il ricorso
proposto dal Consorzio *****, odierno appellante, infondato
nel merito e, quindi, lo ha rigettato, prescindendo dall’esame
delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata
aggiudicataria.
Con decisione interlocutoria 10 dicembre
2003 n. 437 questo Consiglio ha chiesto notizie circa le
prestazioni per le quali, nel bando di gara, sono riportate
le ditte fornitrici, circa la reperibilità o meno dei prodotti
sul mercato, nonché, nell’ipotesi di irreperibilità, circa
la possibile incidenza sulla qualità e sulle modalità di
esecuzione del modello di facciata.
Alla decisione interlocutoria la Provincia
di Bolzano ha dato esecuzione con la relazione depositata
il 21 gennaio 2004.
Nella relazione, la Provincia di Bolzano
dichiara che il modello di facciata prescritto “è un elemento
della facciata anello lato interno”.
Si precisa pure che, per la struttura
in alluminio della facciata anello lato interno, non è stato
proposto alcun prodotto specifico e ciò in quanto, trattandosi
di un’invenzione dell’architetto per questo particolare
progetto, i relativi prodotti non erano reperibili sul
mercato “come prodotto realizzato e offerto in serie”,
ma dovevano essere costruiti appositamente per la presentazione
del modello.
Più in generale, la Provincia dichiara
che il capitolato speciale si compone di 114 posizioni
e che soltanto per 36 posizioni erano riportati esempi
di prodotti con l’indicazione della ditta fornitrice.
Rileva al riguardo il Collegio che il
modello di facciata, che l’impresa doveva realizzare, non è relativo
all’anello interno - come dichiarato dalla Provincia -
bensì quello relativo all’anello esterno.
Questo risulta in modo esplicito dal punto
1.2.5 dei criteri di valutazione, nel quale si dispone
che il modello di facciata da realizzare è quello del lato
locali (e cioè della parte esterna) con rinvio all’elenco
delle prestazioni e ai disegni costruttivi relativi a questo
lato.
Si tratta, peraltro, di un fatto pacifico.
Di ciò si dà esplicitamente e ripetutamente
atto nei verbali della commissione giudicatrice.
Tale circostanza è, invero, fondamentale.
Il lato interno della facciata non presenta
soverchie peculiarità per quel che concerne i prodotti
richiesti per la sua realizzazione.
Si tratta infatti di prodotti di serie.
Per il lato esterno, invece, il discorso è completamente
diverso.
I prodotti per i quali l’amministrazione
indica la casa produttrice sono quelli necessari per la
realizzazione del lato esterno e non per il lato interno.
La circostanza sulla quale la Provincia
di Bolzano poggia tutta la sua relazione (e cioè che il
campione di facciata riguarderebbe l’anello interno e non
quello esterno) parte, dunque, da una premessa sbagliata
e, cioè, che il campione di facciata da realizzare riguarderebbe
il lato interno anziché quello esterno.
C’è, però, di più.
E’ vero quel che dice la relazione della
Provincia di Bolzano e, cioè, che su 114 posizioni riportate
nel capitolato speciale soltanto per 36 erano menzionati
esempi di prodotti con l’indicazione della ditta.
Occorre, però, non dimenticare due circostanze
fondamentali.
La prima è che le 36 posizioni per le
quali sono riportati esempi di prodotti corrispondono all’80%
del valore dell’intero lavoro.
La seconda (che appare all’evidenza decisiva) è che
le 36 posizioni delle quali il capitolato riporta esempi
di prodotti corrispondono al 90% del campione di facciata
esterno.
In particolare, il campione del lato esterno
della facciata del quale occorreva predisporre il modello è formato
da tre componenti essenziali e, cioè, il vetro, l’impianto
di motorizzazione e la struttura in alluminio.
Tutte e tre le componenti non erano reperibili
sul mercato, per cui, per la predisposizione del campione
di facciata esterna, occorreva costruirle “ex novo”.
Per quel che concerne il sistema di motorizzazione,
la relazione della Provincia riconosce esplicitamente che
il relativo meccanismo è irreperibile sul mercato.
Il Consorzio appellante, per poter fornire
un modello funzionante ha utilizzato la stessa apparecchiatura
indicata dalla stazione appaltante adattandovi un braccio
in acciaio di carbonio in luogo di quello in acciaio inox
irreperibile.
Ogni altra soluzione avrebbe comportato
l’impossibilità di predisporre un campione funzionante.
Lo stesso può pure dirsi per la struttura
in vetro.
Qui la casa produttrice indicata dall’amministrazione è la
ditta Bischoff & Glastechnich.
Questa ditta tuttavia (come risulta dalla
documentazione prodotta dall’appellante: cfr. doc. n. 7)
ha dichiarato di non essere in grado di fornire la componente
in vetro necessaria per la realizzazione del modello e
ciò in quanto tale componente, a causa della sua rarità,
non esisteva in magazzino e non poteva essere realizzata
in un pezzo unico, ma in grandi quantità.
La componente poteva essere realizzata
soltanto nell’ambito di una commessa che non si limitasse
alla fornitura di un unico pezzo al momento non esistente
e la cui produzione, peraltro, richiedeva tempi incompatibili
con lo svolgimento della gara.
Lo stesso discorso vale per i profilati
in alluminio per i quali la casa produttrice indicata dall’amministrazione è la
ditta Hueck e cioè la stessa ditta che ha collaborato alla
realizzazione del progetto.
Anche in questo caso, una lettera della
ditta Hueck dichiara di non essere in grado di fornire
il profilato richiesto.
Il prodotto, essendo stato disegnato per
questo particolare progetto, non esisteva sul mercato,
ma poteva essere realizzato in tempi incompatibili con
la procedura di gara e sempre nell’ambito di una commessa
che non si limitasse ad un unico pezzo.
Da notare che nessuna delle ditte produttrici
indicate nel capitolato speciale dichiara che il prodotto è irrealizzabile.
Si dichiara solo che il prodotto non esiste
sul mercato e che la ditta è disponibile a produrlo non
in un pezzo unico, ma in grande quantità e, cioè, a fornirlo
all’impresa che si sia aggiudicata l’appalto.
2 - Volendo riassumere le risultanze della
relazione, emerge, dunque, quanto segue.
Non è affatto vero l’assunto sul quale
si fonda l’intera relazione della Provincia di Bolzano
e cioè che il campione da predisporre riguardasse l’anello
della facciata interna.
Il campione da eseguire riguardava l’anello
della facciata esterna.
La differenza è decisiva.
Per la facciata interna è prevista l’utilizzazione
di prodotti di serie.
Per la facciata esterna è prevista l’utilizzazione
di prodotti non di serie e non esistenti sul mercato (neppure
presso le ditte espressamente indicate), ma che occorreva
realizzare, essendo stati disegnati dal progettista per
quella particolare struttura.
E’ evidente l’errore nel quale incorre
la relazione della Provincia di Bolzano.
Ciò tra l’altro risulta dal verbale della
commissione nel quale (v. doc. n. 7) si parla sempre di
facciata anello esterno.
E’ vero, poi, quel che dice la relazione
e, cioè, che soltanto per 36 posizioni su 114 il capitolato
indica i prodotti da utilizzare.
Ci si dimentica, però, di aggiungere che
i 36 prodotti coprono l’80% del valore dell’intero lavoro
e il 90% del valore del modello della facciata esterna.
Non appare, poi, nemmeno vero che i prodotti
non forniti dalle ditte indicate potevano essere sostituiti
con prodotti equivalenti.
Una volta chiarito che tali prodotti non
esistono sul mercato, perché o sono rari o sono stati disegnati
per questo particolare progetto, è chiaro che tutte le
ditte specializzate si trovavano nella stessa situazione
di quelle indicate nel capitolato, dal momento che dovevano
realizzare il progetto in tempi incompatibili con la gara
d’appalto.
La procedura in questione, dunque, come
fondatamente rilevato dal Consorzio appellante, sia nel
primo che nel presente grado di giudizio, appare inficiata
in radice.
3 - A quanto finora detto si aggiunga
che, come pure rilevato dall’appellante, nella presente
procedura la Provincia Autonoma di Bolzano appare essersi
comportata in modo diametralmente opposto rispetto ad altra
analoga procedura di gara, da essa espletata appena alcuni
mesi prima (v. doc. n. 11 di parte appellante).
Si tratta di una gara espletata dalla
Provincia Autonoma per lavori assai simili relativi all’Università di
Bolzano.
I criteri di valutazione sono esattamente
gli stessi.
Anche in questo caso, il punto 1.2.4.
del documento “valutazione di qualità” prevede che, ove
nell’apposito elenco non siano indicati prodotti alternativi,
si considerano offerti i prodotti modello (cfr. doc. n.
11/b).
Anche in questo caso, la ditta partecipante
si è avvalsa di tale possibilità, dal momento che ha apposto,
a fianco di ciascuna voce dell’apposita lista, la dicitura “come
prodotto modello” (l’odierna appellante ha, appunto, apposto,
a fianco di ciascuna voce dell’elenco, l’analoga dicitura “conforme
al capitolato”).
Anche in questo caso, la ditta partecipante
non ha presentato disegni costruttivi, limitandosi a sottoscrivere
la documentazione tecnica dei prodotti modello facenti
parte degli atti di gara (cfr. doc. n. 11/c).
Senonché, in questa procedura (a differenza
di quella in esame), la commissione di gara ha attribuito
all’offerta tecnica della ditta partecipante il massimo
punteggio previsto per ciascuna voce e ciò per l’ovvia
circostanza che, come dedotto dalla ricorrente in primo
grado ed odierna appellante, nell’ambito di un giudizio
di equivalenza fra il prodotto offerto e il prodotto esemplare,
non esiste prodotto che sia più equivalente dello stesso
prodotto esemplare.
Il precedente della gara dell’Università di
Bolzano appare, invero, costituire un elemento decisivo,
sul piano probatorio, ai fini del presente giudizio.
In entrambi i casi, ci troviamo di fronte
ad un bando di gara il quale attribuisce alla ditta partecipante
la facoltà di offrire o il prodotto esemplare del progetto
dell’amministrazione ovvero un prodotto alternativo.
In entrambi i casi, la ditta partecipante
si avvale della facoltà di offrire il prodotto esemplare.
In entrambi i casi le modalità dell’offerta
sono le stesse, dal momento che la volontà di offrire il
prodotto esemplare è espressa mediante un richiamo a fianco
della corrispondente voce dell’apposita lista.
In entrambi i casi, la ditta non presenta
i disegni costruttivi del prodotto esemplare offerto in
quanto sono gli stessi disegni costruttivi facenti parte
dei documenti di gara.
In entrambi i casi, le ditte sottoscrivono
per accettazione i disegni costruttivi dei prodotti esemplari
facenti parte dei documenti di gara.
A fronte di due procedure assolutamente
identiche, la Provincia Autonoma di Bolzano opera, dunque,
in modo diametralmente opposto.
Nella gara di Bolzano si applica correttamente
il punto 1.2.4 dei criteri di valutazione (e cioè si considera
offerto il prodotto esemplare).
Nella gara di Bressanone, il punto 1.2.4
dei criteri di valutazione viene violato, in quanto si
considerano offerti non già i prodotti esemplari, bensì prodotti
completamente diversi, che l’impresa è stata costretta
ad utilizzare, per il campione di facciata, per le ragioni
ripetutamente chiarite e cioè a causa della dimostrata
impossibilità di reperire sul mercato i prodotti esemplari.
La documentata impossibilità di realizzare
il campione con i prodotti esemplari ha, dunque, determinato
l’illegittimità non solo della valutazione relativa a tale
campione (per la quale erano previsti 1280 punti), ma pure
della diversa valutazione relativa all’intera offerta tecnica
(per la quale erano previsti 3320 punti da assegnarsi all’esito
di un giudizio di equivalenza del prodotto offerto rispetto
al prodotto esemplare).
E’ appena il caso di sottolineare che
se, nel presente caso dell’appalto di Bressanone, l’amministrazione
si fosse comportata come aveva fatto nella precedente ipotesi
dell’appalto di Bolzano (e, cioè, se avesse applicato i
criteri di valutazione da essa stessa dettati anziché disattenderli
completamente) la procedura concorsuale avrebbe avuto un
esito diverso, dal momento che il ***** (*****) sarebbe
stato l’aggiudicatario della gara, essendosi avvalso della
facoltà di realizzare il lavoro con i “prodotti esemplari” del
capitolato speciale e, cioè, di realizzare lo stesso progetto
esecutivo dell’amministrazione.
4 - Tanto premesso sull’appello principale,
l’Impresa *****, ripropone, nell’ambito del presente giudizio
di appello, le stesse eccezioni già sollevate nel giudizio
di primo grado tramite ricorso in via incidentale.
Ad avviso dell’Impresa controinteressata,
l’offerta ***** avrebbe dovuto essere esclusa per non avere
conseguito almeno il 50% del punteggio massimo previsto
per la valutazione di qualità.
La prescrizione è contenuta nel punto
1.3 del documento “valutazione della qualità”.
Alla tesi del ricorso incidentale può rispondersi
che l’applicazione della prescrizione relativa all’esclusione
delle offerte che non hanno conseguito il 50% del punteggio
di qualità, presuppone che si sia fatta preventivamente
corretta applicazione dei criteri di valutazione riportati
nel medesimo documento di valutazione.
Fra i criteri che occorreva correttamente
applicare vi è, appunto, quello (punto 1.2.3) secondo cui,
ove l’impresa non indichi, nell’offerta tecnica, un prodotto
diverso da quello “esemplare” del progetto esecutivo dell’amministrazione, “si
considererà offerto il prodotto esemplare”.
Fra i medesimi criteri che occorreva preventivamente
applicare c’è pure quello (punto 1.2.6) secondo cui il
modello di facciata dell’anello-lato locali doveva poter
essere realizzato con i “prodotti esemplari” del progetto
esecutivo dell’amministrazione.
Nel nostro caso, come si è visto, molti
dei prodotti esemplari del progetto esecutivo dell’amministrazione
non esistevano, sicchè era impossibile avvalersi della
facoltà di realizzare il “modello-campione” con tali prodotti
esemplari.
Quanto all’offerta tecnica, come pure
si è detto, la Commissione giudicatrice, comportandosi
in modo diametralmente opposto rispetto a quanto la stessa
Provincia Autonoma di Bolzano aveva fatto in una precedente
identica procedura, ha completamente disatteso la normativa
di gara, che imponeva di considerare offerto il prodotto
esemplare nell’ipotesi che non ci si fosse avvalsi della
possibilità di presentare un prodotto alternativo.
In questa situazione, in presenza di una
violazione dei criteri dettati dal documento “valutazione
della qualità” ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio, è evidente
che non può invocarsi la regola che impone l’esclusione
automatica nell’ipotesi del mancato conseguimento di un
punteggio di sufficienza pari ad almeno il 50% del totale.
Le censure dell’appello principale (relative
alle modalità di applicazione dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica) sono logicamente antecedenti rispetto
alla censura (di cui all’appello incidentale) relativa
all’obbligo di escludere le offerte che non abbiano raggiunto
un sufficiente punteggio di qualità.
La fondatezza delle censure dell’appello
principale, facendo venir meno l’intera procedura a partire
dalla fase della valutazione di qualità delle offerte,
rende improcedibile per difetto di interesse la censura
di cui al ricorso incidentale, riproposta in appello.
5 - L’appellata ***** ripropone, poi,
con memoria nel presente grado di appello anche l’eccezione,
non esaminata in primo grado in quanto assorbita, di inammissibilità del
ricorso introduttivo per tardiva impugnazione del bando
di gara, contenente clausole immediatamente lesive, quale
quella relativa alla “predisposizione del campione di facciata
con prodotti esemplari non reperibili sul mercato”.
L’eccezione è infondata.
Per esaminare funditus tale eccezione,
a ben vedere, non si può che prendere le mosse dalla recente
decisione dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n.
1 del 23 gennaio 2003, ove si affrontano compiutamente
le questioni concernenti la portata dell’onere di immediata
impugnazione delle clausole dei bandi di gara diverse da
quelle riguardanti i requisiti di partecipazione alla procedura
selettiva (nonché quella riguardante la rilevanza dell’intervenuta
realizzazione dell’opera pubblica oggetto dell’appalto
ai fini della procedibilità del ricorso proposto avverso
l’esclusione od il diniego di aggiudicazione: nella specie,
invero, i lavori sono stati consegnati, e l’opera è quasi
terminata).
Condividendo l’avviso espresso dalla sezione
remittente, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che l’onere
di immediata impugnazione del bando di gara debba, normalmente,
essere riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi
di partecipazione. Tuttavia, precisa l’Adunanza, non può essere
escluso un dovere di immediata impugnazione delle clausole
del bando in quei limitati casi in cui gli oneri imposti
all’interessato ai fini della partecipazione risultino
manifestamente incomprensibili o implicanti oneri del tutto
sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della
gara o della procedura concorsuale.
Tutto ciò discende pianamente dai principi
generali che richiedono che sia l’interesse sostanziale
(a tutela del quale si agisce) sia l’interesse ad agire
siano caratterizzati dai requisiti della personalità e
della attualità. Tali interessi devono, cioè, essere propri
del soggetto ricorrente e devono avere riferimento ad una
fattispecie già perfezionatasi; diversamente, infatti,
si sarebbe di fronte ad interessi meramente potenziali.
A fronte, infatti, della clausola illegittima
del bando di gara o del concorso il partecipante alla procedura
concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale
all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se
l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola
si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione
alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione
della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare,
D’altra parte, prosegue l’Adunanza, ove l’esito negativo
della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi,
l’atto che chiude tale procedura facendo applicazione della
clausola o della disposizione del bando di gara o di concorso,
non opererà nel senso di rinnovare (con l’atto applicativo)
una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta
ed attuale (ed in questo senso, la provocherà per la prima
volta) una lesione che solo astrattamente e potenzialmente
si era manifestata, ma che non aveva ancora attitudine
(per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento)
a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva.
Appare decisivo, ai fini dell’affermazione
dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che
prescrivano requisiti di partecipazione, non soltanto il
fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine
lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni
e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla
gara, risultino esattamente e storicamente identificate,
preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo
svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente
e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che
ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale.
Clausole così caratterizzate riguardano,
in primo luogo, requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti
alla gara o al concorso. Val quanto dire, dunque, che esse
afferiscono direttamente ed immediatamente ai soggetti
stessi - e non, come nel caso di specie, le loro offerte
o le ulteriori attività connesse con la partecipazione
alla gara (quale, appunto, la non reperibilità sul mercato
dei prodotti esemplari richiesti dal bando per il campione
di facciata) - e per tale ragione producono nei loro confronti
effetti diretti, identificando immediatamente i soggetti
che, in quanto privi dei requisiti richiesti, da tali clausole
sono immediatamente e direttamente incisi.
Esse fanno pure riferimento ad una situazione
(di norma, una situazione di fatto) che è preesistente
rispetto al bando, e totalmente indipendente dalle vicende
successive della procedura e dei relativi adempimenti,
e non richiede valutazioni o verificazioni particolari.
Sotto questo profilo, non è la procedura concorsuale ed
il suo svolgimento a determinare l’effetto lesivo (come è avvenuto
nel caso di specie; o come, generalmente, avviene nel caso
della valutazione dell’anomalia dell’offerta), ma direttamente
il bando, che prende in considerazione una situazione storicamente
ad esso preesistente e totalmente definita.
L’Adunanza Plenaria, poi, ha ritenuto
ancora opportuno ribadire l’indirizzo tradizionale, che
normalmente esclude l’onere dell’immediata impugnazione
del bando, nei confronti delle clausole che riguardano
la composizione e il funzionamento del seggio di gara,
che condizionano, anche indirettamente, la formulazione
dell’offerta economica, tra le quali anche quelle riguardanti
il metodo di gara e la valutazione dell’anomalia, e, infine,
quelle che definiscono gli oneri formali di partecipazione.
L’Adunanza, infine, ha puntualizzato come
l’esecuzione (integrale o parziale) dell’appalto oggetto
di una gara non determini il venir meno dell’interesse
a ricorrere in capo al partecipante non aggiudicatario,
e ciò non solo per la persistenza di un interesse morale,
ma anche in relazione ad un eventuale giudizio risarcitorio
volto a ristorare il ricorrente dal pregiudizio patito
per effetto dell’illegittimità.
Nella specie, come si è detto, l’opera è già strutturalmente
completata e sul punto di essere terminata dalla ditta
aggiudicataria.
E il Consorzio ricorrente, odierno appellante,
ha, appunto, avanzato domanda di risarcimento dei danni
unicamente in via equivalente e non in forma specifica.
6 - Prima di passare ad esaminare il problema
della determinazione del danno risarcibile, giova ribadire
e meglio puntualizzare le opportune considerazioni sistematiche
fatte da questa Sezione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 6 luglio
2004, n. 5012) in merito all’accertamento dell’elemento
soggettivo nella fattispecie di responsabilità dell’amministrazione
per attività provvedimentale illegittima, dando conto,
in particolare, del tormentato percorso evolutivo seguìto
dalla giurisprudenza nell’individuazione dei caratteri
della colpa dell’apparato pubblico.
Com’è noto, l’impostazione giurisprudenziale
tradizionale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 9 giugno
1995, n. 6542), formatasi prima della sentenza delle Sezioni
Unite n. 500 del 22 luglio 1999, risolveva la questione
ritenendo la colpa dell’amministrazione insita nell’esecuzione
di un provvedimento amministrativo illegittimo.
Secondo tale ricostruzione, quindi, l’illegittimità dell’atto
amministrativo portato ad esecuzione integrava, di per
sé, gli estremi della colpevolezza postulata dall’art.
2043 c.c. per la costituzione dell’obbligazione risarcitoria.
La nozione di culpa in re ipsa si fondava,
in particolare, sul rilievo che la semplice adozione ed
esecuzione di un provvedimento illegittimo da parte di
un soggetto dotato di capacità istituzionale e di competenza
funzionale ad operare nel settore di riferimento concretasse
quella consapevole violazione di leggi, regolamenti o norme
di condotta non scritte nella quale si risolve la colpa,
secondo la definizione del suo contenuto essenziale fornita
dall’art. 43 c.p.
La categoria concettuale della presunzione
assoluta di colpa (chè di questo si tratta), concepita
dalla giurisprudenza anche per semplificare l’accertamento
dell’illecito e per favorire la tutela risarcitoria del
privato danneggiato (altrimenti onerato di una prova complessa
e priva di parametri certi), è parsa, comunque, incompatibile
con i principi generali della natura personale della responsabilità civile
e del carattere eccezionale di quella oggettiva, risolvendosi
nell’ingiusta assegnazione all’amministrazione di un trattamento
deteriore rispetto a quello degli altri soggetti di diritto.
Tali dubbi di coerenza sistematica della
presunzione assoluta di colpa sono stati risolti dalla
Suprema Corte (con la nota sentenza a Sezioni Unite n.
500/99), mediante il superamento della teoria della culpa
in re ipsa e la contestuale definizione di indici identificativi
della colpa, indicati nell’ascrizione all’amministrazione,
intesa come apparato, e non al funzionario agente, della “violazione
delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona
amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi e che…si pongono come limiti esterni alla
discrezionalità”.
Va, tuttavia, fin da subito rilevato che
la scarna descrizione degli elementi essenziali della colpa
rinvenibile nel passaggio della motivazione della sentenza
n. 500/99 dedicato alla questione si rivela carente ed
inidonea a fornire agli operatori paradigmi valutativi
certi ed al sistema una catalogazione concettuale definita.
La Suprema Corte chiarisce, innanzitutto,
che l’indagine riservata al giudice deve riferirsi alla
pubblica amministrazione come apparato impersonale e non
al funzionario che ha adottato l’atto illegittimo.
Tale prima indicazione, se vale a svincolare
l’accertamento giudiziale dai canoni d’indagine utilizzati
ordinariamente per la verifica della sussistenza della
colpevolezza in capo alle persone fisiche, non serve, tuttavia,
in positivo, ad orientare l’indagine verso un centro d’imputazione
della responsabilità agevolmente individuabile e, soprattutto,
non offre sicuri criteri di giudizio nel compimento della
disamina contestualmente suggerita.
Le ragioni di tali difficoltà si risolvono,
a ben vedere, sull’improprio riferimento dello stato psicologico
di colpevolezza all’organizzazione dell’ente, anziché alla
persona fisica legittimata ad esprimerne la volontà o ad
esso legata da un vincolo di subordinazione (come accade
per le ipotesi di responsabilità, diretta e indiretta,
degli enti privati).
La colpa d’apparato sembra, quindi, coincidere
con la verifica di una disfunzione della funzione amministrativa,
determinata dalla disorganizzazione nella gestione del
personale, dei mezzi e delle risorse degli uffici cui è imputabile
l’adozione o l’esecuzione dell’atto illegittimo.
Sennonchè, se tale è il carattere essenziale
della colpa d’apparato, la stessa si rivela impropriamente
introdotta nella struttura dell’illecito, sia perché l’eventuale
disorganizzazione amministrativa e gestionale non è necessariamente
causa dell’illegittimità dell’atto, sia perché la stessa
risulta essenzialmente estranea al profilo psicologico
dell’azione amministrativa immediatamente produttiva del
danno e, quindi, al campo d’indagine riservato al giudice
chiamato a pronunciarsi sulla pretesa risarcitoria.
Non solo, ma la descrizione (appena riferita)
dei requisiti della colpa omette qualsiasi considerazione
e valorizzazione di circostanze esimenti, con ciò precludendo,
di fatto, proprio quella penetrante indagine della riferibilità soggettiva
del danno alla colpevole azione amministrativa che si raccomanda
contestualmente al giudice del risarcimento.
Le ricostruzioni più recenti si sono,
invece, basate, in antitesi all’indirizzo della Suprema
Corte, sul rilievo critico che il criterio della “…violazione
delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona
amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi…” (indicato nella sentenza n. 500/99) si
risolve, se non attenuato da uno spazio di non colpevolezza
(tuttavia non evidenziato dalla Cassazione), nella tautologica
affermazione della coincidenza della colpa con l’illegittimità del
provvedimento, con surrettizia reintroduzione della tesi
che si è dichiarato di voler abbandonare.
In una delle prime e più importanti pronunce
che si sono occupate della questione (Cons. St., Sez. IV,
14 giugno 2001, n. 3169) è stata condivisa la concezione
oggettiva della colpa suggerita dalla Cassazione, che si
basa cioè sull’apprezzamento dei vizi che inficiano il
provvedimento, ma sono stati mutuati dalla giurisprudenza
comunitaria diversi indici valutativi quali “…la gravità della
violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce
dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo,
dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete
e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento”.
In applicazione di tali canoni di valutazione,
il giudice deve, quindi, formulare il giudizio sulla colpevolezza
dell’amministrazione, affermandola quando la violazione
risulta grave e commessa in un contesto di circostanze
di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici
tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo
nell’assunzione del provvedimento viziato e, viceversa,
negandola quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento
di un errore scusabile (per la sussistenza di contrasti
giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo
di riferimento o per la complessità della situazione di
fatto).
In una successiva pronuncia (Cons. St.,
Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239), sono stati ulteriormente
chiariti i caratteri della responsabilità della pubblica
amministrazione da attività provvedimentale ed, accedendo
ad una ricostruzione dogmatica della stessa in termini
di responsabilità da “contatto sociale qualificato”, si è precisato
che, in analogia alle forme di accertamento giudiziale
dell’illecito contrattuale o precontrattuale (e, in particolare,
del criterio di imputazione del danno definito dall’art.
1218 c.c.), la responsabilità dell’amministrazione per
l’adozione di un atto illegittimo può presumersi, sotto
il profilo dell’ascrivibilità del pregiudizio ad una condotta
colposa dell’apparato.
In esito alla presupposta catalogazione
concettuale della natura della responsabilità dell’amministrazione,
svincolata dalla struttura e dalla disciplina dell’illecito
aquiliano, è stato, quindi, ammesso il privato alla mera
allegazione del danno patito e della sua riconducibilità eziologia
all’adozione od all’esecuzione di un provvedimento viziato
ed imposto all’amministrazione l’onere di dimostrare la
propria incolpevolezza per mezzo della deduzione di elementi
di fatto e di diritto idonei a documentare la ricorrenza
di un errore scusabile e, quindi, a dimostrare l’assenza
di colpa nel proprio operato.
Tale semplificazione probatoria viene,
in particolare, giustificata e legittimata non tanto con
il ricorso a presunzioni semplici, pure limitatamente invocabili
nell’accertamento dell’elemento soggettivo, ma con una
distribuzione dell’onere della prova che, sotto un profilo
sostanziale, appare rispondere ad esigenze di garanzia
e di favore per la posizione processuale del privato e,
sotto un profilo di coerenza logico-sistematica dell’ordinamento
processuale, si fonda su una lettura dell’illecito dell’amministrazione
in termini analoghi a quelli propri dell’inadempimento
di un’obbligazione contrattuale o dei doveri di correttezza
ravvisabili nella fase delle trattative (e, quindi, tipici
della responsabilità precontrattuale).
In tale ottica, viene superata l’equivalenza,
precedentemente riconosciuta dalla stessa giurisprudenza
amministrativa, colpa-violazione grave, ritenendosi, di
contro, che quella enunciazione teorica si risolva in un’inammissibile
limitazione della responsabilità dell’amministrazione ai
soli casi di colpa grave (ma in difetto di una previsione
positiva in tal senso) e che, quindi, anche la sussistenza
di un vizio non macroscopico possa implicare responsabilità dell’amministrazione
nella colpevole inosservanza dei pertinenti canoni d’azione.
Siffatta ricostruzione teorica è stata,
poi, confermata sia dalla giurisprudenza amministrativa
(Cons. St., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204), sia da quella
ordinaria (Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157)
che, in conformità alla riferita elaborazione concettuale,
hanno condiviso l’assimilazione della responsabilità dell’amministrazione
per attività provvedimentale (segnatamente per lesione
degli interessi c.d. pretensivi) a quella contrattuale
per violazione di diritti relativi, con le implicazioni
già evidenziate in tema di accertamento della colpa.
Questa Sezione, tuttavia, ha (cfr. Cons.
St., Sez. IV, dec. n. 5012 del 2004 cit.) giustamente dissentito
dalla ricostruzione che ha fatto applicazione dei principi
che presiedono alla responsabilità contrattuale per inadempimento
al fine di giustificare l’affermazione della presunzione
relativa di colpa e l’ascrizione all’amministrazione dell’onere
di dimostrare la propria incolpevolezza e ha reputato,
di contro, che le condivisibili esigenze di semplificazione
probatoria sottese all’impostazione criticata possano essere
parimenti soddisfatte restando all’interno dei più sicuri
confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana,
che rivelano una maggiore coerenza della struttura e delle
regole di accertamento dell’illecito extracontrattuale
con i caratteri oggettivi della lesione di interessi legittimi
e con le connesse esigenze di tutela, ma utilizzando, per
la verifica dell’elemento soggettivo, le presunzioni semplici
di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
In tale ottica, il privato danneggiato,
ancorchè onerato della dimostrazione della colpa dell’amministrazione,
risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice
elementi indiziari - acquisibili, sia pure con i connotati
normativamente previsti, con maggior facilità delle prove
dirette - quali la gravità della violazione (qui valorizzata
quale presunzione semplice di colpa e non come criterio
di valutazione assoluto), il carattere vincolato dell’azione
amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di
riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento.
Così che, acquisiti gli indici rivelatori
della colpa, spetta poi all’amministrazione l’allegazione
degli elementi (pure indiziari) ascrivibili allo schema
dell’errore scusabile e, in definitiva, al giudice - così come,
in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n.
500/99 - apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità ad
attestare o ad escludere la colpevolezza dell’amministrazione.
La rilevata semplificazione dell’onere
probatorio (a carico e a discarico) appena descritta ha
imposto, quindi, di definire i caratteri che devono possedere
gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica
amministrazione, a fronte della produzione degli indizi
a suo carico, perché la situazione allegata integri gli
estremi dell’errore scusabile e consenta, perciò, di escludere
la colpa dell’apparato amministrativo.
Appare utile, al riguardo, riferirsi alla
giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., 5 marzo 1996,
in cause C-46/93 e C-48/93 << Brasserie du Pecheur >> e << Factortame
III >>; id. 23 maggio 1996, causa C-5/94 << Lomas >>),
che ha contribuito ad edificare, modificando per alcuni
aspetti alcune delle conclusioni della sentenza << Francovich >> (13
novembre 1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90), un vero
e proprio sistema della responsabilità civile da violazione
del diritto comunitario. Questa giurisprudenza, pur assegnando
valenza pressoché decisiva alla gravità della violazione
ed indica quali parametri valutativi di quel carattere,
il grado di chiarezza e precisione della norma violata
e la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione
esaminata e definita dall’amministrazione, nonché la novità di
quest’ultima, riconoscendo così portata esimente all’errore
di diritto, in analogia all’elaborazione della giurisprudenza
penale in tema di buona fede nelle contravvenzioni.
Tuttavia, occorre al riguardo precisare
che, ai fini della valutazione della gravità della violazione,
la giurisprudenza comunitaria ha successivamente escluso
l’introduzione di parametri soggettivi operata dalla sentenza << Brasserie
du Pecheur >> (<<il carattere intenzionale
o involontario della trasgressione commessa o del danno
causato, la scusabilità o l’inescusabilità di un eventuale
errore di diritto>>: p.to 56 sent. cit.), riaffermando
il carattere rigorosamente oggettivo, sul modello francese,
della responsabilità da violazione del diritto comunitario
(cfr. sentenza in seduta plenaria 8 ottobre 1996, in cause
riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, <<Dillenkofer>>,
p.to 28) ed arrivando ad affermare, nell’ipotesi di esercizio
di potestà amministrative da parte dei singoli Stati, che <<in
presenza di un margine di discrezionalità considerevolmente
ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione
del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare
l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e
manifesta (p.to 28 sent. <<Lomas>>; p.to 25
sent. <<Dillenkofer>>).
Tuttavia, se a livello comunitario può,
in chiave critica, rilevarsi che l’individuazione degli
spazi di discrezionalità riservati all’amministrazione
varia da Stato a Stato e da settore a settore all’interno
dei singoli Stati, sul piano interno, esclusa la correttezza
di ogni riferimento, pure in astratto invocabile, al livello
culturale ed alle condizioni psicologiche soggettive del
funzionario che ha adottato l’atto, risulta, in proposito,
accettabile il criterio della comprensibilità della portata
precettiva della disposizione inosservata e della univocità e
chiarezza della sua interpretazione, potendosi ammettere
l’esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo
confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l’amministrazione
soggetta all’inevitabile giudizio di colpevolezza nella
violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile
nella sua portata vincolante (cfr. Cons. St., Sez. IV,
dec. n. 5012 del 2004 cit.).
Così come appaiono condivisibili i riferimenti,
da più parti suggeriti, al criterio di imputazione soggettiva
della responsabilità del professionista di cui all’art.
2236 c.c. che, riconnettendo il grado di colpevolezza richiesto
per la costituzione dell’obbligazione risarcitoria alla
difficoltà dei problemi tecnici affrontati nell’esecuzione
dell’opera, introduce un parametro di ascrizione del danno
che tiene conto del grado di complessità delle questioni
implicate dall’esecuzione della prestazione e che attenua
la responsabilità del prestatore d’opera quando il livello
di difficoltà risulti rilevante.
La medesima ratio sottesa alla richiamata
disposizione civilistica può, infatti, ravvisarsi nelle
fattispecie nelle quali la situazione di fatto esaminata
dal funzionario comporta la risoluzione di problemi tecnici
particolarmente rilevanti ed in cui, in definitiva, l’accertamento
dei presupposti di fatto dell’azione amministrativa implica
valutazioni scientifiche complesse o verifiche difficoltose
della realtà fattuale.
A fronte, infatti, di una situazione connotata
da apprezzabili profili di complessità, può, in particolare,
ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della
responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, un’attenuazione
di quella dell’amministrazione per attività provvedimentale
illegittima che la circoscriva alle sole ipotesi di colpa
grave.
La ricostruzione appena esposta soddisfa,
in particolare, al contempo, le esigenze di superare l’inaccettabile
equazione illegittimità dell’atto-colpa dell’apparato pubblico,
surrettiziamente reintrodotta con la sentenza n. 500/99,
di valorizzare gli aspetti obiettivi della condotta antigiuridica
dell’amministrazione, di restituire coerenza sistematica
alla regola di riparto dell’onere della prova da applicarsi
nello schema di responsabilità in questione e, in definitiva,
di agevolare le parti (rispettivamente interessate) nell’adempimento
del dovere di dimostrare la colpa, in prima battuta, o
la sua mancanza, negli estremi dell’esimente dell’errore
scusabile.
7 - Così definiti i caratteri costitutivi
della colpa della pubblica amministrazione, risulta agevole
rilevare, in ordine alla fattispecie in esame, che la predisposizione
di regole illogiche nel bando di gara, si rivela lesiva
di una delle norme di condotta che deve osservare l’amministrazione
nella gestione di una procedura competitiva: predisporre
regole logiche e congrue rispetto al fine pubblico della
gara.
A fronte della violazione di tale dovere,
non risulta, di contro, apprezzabile alcun elemento, peraltro
neanche allegato dall’amministrazione (oneratavi), riconducibile
ad una delle situazioni, sopra descritte, che autorizzano
la configurabilità dell’errore scusabile.
Risulta, a questo punto, indispensabile,
anche qui, una preliminare ricognizione dei parametri di
determinazione del danno connesso alla lesione di interessi
pretensivi (con particolare riferimento a quelli emergenti
nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici),
come tratteggiati dalla giurisprudenza di questa Sezione
(cfr. dec. n. 5012 del 2004 cit.).
Si deve premettere, in via generale, che
la tutela risarcitoria serve ad assicurare al danneggiato
la restitutio in integrum del suo patrimonio e, quindi,
a garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli
dell’attività illecita ascritta al soggetto responsabile.
La riparazione delle conseguenze dannose
viene garantita dall’ordinamento mediante due modelli di
tutela, tra loro alternativi: quello del risarcimento per
equivalente, che riconosce al danneggiato il diritto ad
una somma di denaro equivalente al valore della lesione
patrimoniale patita e quello della reintegrazione in forma
specifica, che attribuisce al soggetto passivo la medesima
utilità, giuridica od economica, sacrificata o danneggiata
dalla condotta illecita.
L’analisi che segue viene circoscritta
alla sola tecnica del risarcimento per equivalente, in
quanto unica forma di tutela nella specie invocata dal
ricorrente (per come sopra evidenziato).
Tale modalità di riparazione si risolve,
a ben vedere, in una forma di tutela per così dire surrogatoria,
nel senso che garantisce, non l’utilità perduta o compromessa,
ma, in sua sostituzione, una somma di denaro corrispondente
al valore del bene della vita pregiudicato.
Il vero problema di tale forma di tutela
coincide, allora, con la liquidazione del danno e cioè con
la determinazione della misura dell’obbligazione pecuniaria
dovuta in sostituzione del bene della vita ormai irrimediabilmente
perduto o danneggiato.
Se tale opera di quantificazione risulta
agevole nei casi, configurabili per lo più nelle attività illecite
materiali, in cui il valore del bene leso è facilmente
individuabile (si pensi ai danni subiti da un autoveicolo
in un incidente stradale), non altrettanto può dirsi per
le ipotesi, quali quelle interessate dall’attività provvedimentale
lesiva, in cui la situazione soggettiva pregiudicata è connessa
ad aspettative o interessi difficilmente apprezzabili nella
loro consistenza economica.
Occorre, quindi, avvertire fin da ora
che le maggiori difficoltà incontrate dal legislatore e
dalla giurisprudenza nel definire i contorni della nuova
forma di tutela introdotta nell’ordinamento con il riconoscimento
della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi
sono riconducibili proprio alla catalogazione di criteri
e parametri certi, funzionali alla determinazione della
misura del pregiudizio risarcibile.
E’ vero, infatti, che, nell’impossibilità di
dimostrare la misura esatta del danno, soccorre il metodo
di liquidazione equitativa dettato dall’art.1226 c.c.,
certamente utilizzabile anche dal giudice amministrativo,
ma, mentre nel sistema delineato dal codice civile l’ipotesi
considerata viene contemplata come eccezionale, le pretese
risarcitorie svolte contro la pubblica amministrazione
(soprattutto per lesione di interessi legittimi) risultano
endemicamente connotate da estrema difficoltà nella definizione
del valore economico della posizione soggettiva lesa dall’atto
illegittimo, sicchè compete per lo più alla giurisprudenza
l’individuazione di canoni valutativi sufficientemente
certi e satisfattivi delle esigenze di effettività della
tutela postulate dalla nuova forma di protezione degli
interessi legittimi.
Le difficoltà appena registrate risultano,
in particolare, maggiormente avvertite nei casi di lesione
di interessi pretensivi e procedimentali (nei quali la
verifica della spettanza del bene della vita postula un’intermediazione
amministrativa favorevole e risultano, quindi, difficilmente
apprezzabili le effettive implicazioni economiche della
violazione accertata), mentre si rivela più agevole la
quantificazione del danno nei casi di lesione di interessi
oppositivi (nei quali si tratta di determinare il valore
del bene illegittimamente sacrificato).
8 - Così illustrati in astratto i confini
problematici del tema della quantificazione del danno,
occorre esaminare i riflessi processuali della dimostrazione
e determinazione del pregiudizio risarcibile.
La comune ascrizione dell’illecito commesso
dall’amministrazione nell’esercizio dell’attività provvedimentale
allo schema della responsabilità extracontrattuale implica,
innanzitutto, che incombe al ricorrente (presunto danneggiato)
l’onere di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale,
la sua riconducibilità eziologia all’adozione del provvedimento
illegittimo e la sua misura, come riconosciuto dall’indirizzo
prevalente formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa
(cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2002, n.416,
in cui si ribadisce che incombe al danneggiato la prova
di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito).
Ne consegue che il ricorrente non potrà limitarsi
ad addurre l’illegittimità dell’atto, valendosi, ai fini
della sua quantificazione, del principio dispositivo con
metodo acquisitivo e, quindi, della sufficienza dell’allegazione
di un principio di prova, ma dovrà compiere l’ulteriore
sforzo probatorio di documentare il pregiudizio patrimoniale
del quale chiede il ristoro nel suo esatto ammontare (pur
con i limiti ontologici dell’assolvimento di tale onere).
In merito al contenuto della dimostrazione
richiesta, va, peraltro, precisato che, poiché l’annullamento
dell’atto illegittimo può determinare, da solo, l’integrale
riparazione delle sue conseguenze lesive, compete al ricorrente
provare che la rimozione del provvedimento non soddisfa,
di per sé, l’interesse azionato e che residua un danno
ulteriore nella sua sfera patrimoniale, non interamente
reintegrato (in forma specifica) per effetto della caducazione
dell’atto.
Come già rilevato, tuttavia, quando la
lesione lamentata concerne interessi pretensivi o procedimentali
la dimostrazione della misura del danno patrimoniale patito
dal privato si rivela difficile, se non impossibile.
A fronte, infatti, del diniego di un’autorizzazione,
della mancata aggiudicazione di un appalto o dell’omessa
partecipazione al procedimento, risulta estremamente arduo
definire l’esatto ammontare della perdita economica patita
dall’interessato.
Appare utile, a tal riguardo, rammentare
che il pregiudizio risarcibile si compone, secondo la definizione
offerta dall’art.1223 c.c., del danno emergente e del lucro
cessante: e cioè della diminuzione reale del patrimonio
del privato, per effetto di esborsi connessi alla (inutile)
partecipazione al procedimento, e della perdita di un’occasione
di guadagno o, comunque, di un’utilità economica connessa
all’adozione o all’esecuzione del provvedimento illegittimo.
Se per la prima voce di danno (quello
emergente) non si pongono particolari problemi nell’assolvimento
dell’onere della prova (è sufficiente documentare le spese
sostenute), per la seconda (lucro cessante) si configurano,
viceversa, rilevanti difficoltà.
Per avere accesso al risarcimento, infatti,
il privato deve dimostrare, non solo che la sua sfera giuridica
ha subito una diminuzione per effetto dell’atto illegittimo,
ma che non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto
se il provvedimento viziato non fosse stato adottato o
eseguito.
Come si vede, tale ultima dimostrazione
presenta implicazioni di notevole complessità, attenendo
a profili prognostici difficilmente apprezzabili nella
loro effettiva consistenza ed attendibilità.
Soccorre, allora, l’applicazione di criteri
presuntivi di determinazione del quantum, certamente invocabili
dal privato in presenza della lesione di aspettative di
ampliamento della sua sfera giuridica e patrimoniale.
Si tratta di presunzioni semplici che
indicano, secondo la comune esperienza, parametri valutativi
sufficientemente puntuali dell’entità della perdita economica
patita dal privato per effetto dell’adozione dell’atto
illegittimo ovvero della colpevole inerzia dell’amministrazione.
Perché sia ritualmente assolto l’onere
della prova, è, tuttavia, necessario che il ricorrente
danneggiato alleghi gli elementi di fatto e gli indizi
sulla cui base possono individuarsi i parametri presuntivi
di determinazione del danno.
L’esigenza di ricorrere a criteri presuntivi
ed astratti di determinazione del danno è stata avvertita
sia dalla giurisprudenza, che ha individuato un preciso
canone indiziario (di seguito illustrato) per la determinazione
del pregiudizio connesso alla perdita di un’occasione di
successo in una procedura concorsuale, sia dallo stesso
legislatore, laddove ha definito, con l’art.35 d. lgs.
n.80/98, un peculiare metodo di liquidazione del danno
fondato proprio sulla definizione giudiziale di parametri
valutativi indeterminati o quando ha previsto, all’art.17,
comma 1, lett. f), legge 15 marzo 1997, n.59, la definizione “di
forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei
soggetti richiedenti il provvedimento…per i casi di mancato
rispetto del termine del procedimento o di mancata o ritardata
adozione del provvedimento” stesso.
Merita, ancora, avvertire che non può valere
ad esonerare dalla prova del danno la parte sulla quale
incombe il relativo onere, il ricorso, anche su istanza
del ricorrente, alla consulenza tecnica d’ufficio (pure,
ormai, utilizzabile dal giudice amministrativo e nella
specie richiesta dal Consorzio appellante in sede di memoria),
posto che tale accertamento non si configura come un mezzo
di prova in senso tecnico e può essere disposto solo al
fine di acquisire apprezzamenti tecnici altrimenti non
formulabili dal giudice, ma non può servire ad acquisire
gli elementi che compongono il danno lamentato e, quindi,
la sua dimostrazione (Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001,
n.3169).
La più importante applicazione del ricorso
a criteri presuntivi per la quantificazione del danno è rinvenibile
nell’elaborazione giurisprudenziale in materia di valutazione
del pregiudizio connesso alla perdita di chance.
Si tratta dei casi in cui il ricorrente
ha perso l’occasione di aggiudicarsi un appalto o di vincere
un concorso per effetto dell’illegittima selezione di un
altro concorrente o della propria indebita esclusione dal
procedimento.
Si deve qui avvertire che, mentre non
si pongono particolari problemi per la liquidazione del
danno emergente (pari alle spese - documentate - sostenute
per la partecipazione al procedimento), risulta più difficile
la determinazione del lucro cessante.
A proposito di quest’ultima voce, occorre,
anzitutto, chiarire che il suo contenuto cambia notevolmente
se si accede alla qualificazione come precontrattuale della
responsabilità dell’amministrazione per illegittima conduzione
di una procedura ad evidenza pubblica.
Se si ravvisano, infatti, gli estremi
della culpa in contraendo di cui agli artt.1337 e 1338
c.c., si deve, infatti, limitare l’area del pregiudizio
risarcibile al solo interesse negativo: composto dalle
spese sostenute per partecipare al procedimento ed alla
perdita di occasioni di guadagno alternative, con esclusione,
quindi, del mancato conseguimento dell’utile ricavato dall’esecuzione
dell’appalto.
Se, invece, la violazione delle regole
che presiedono alla corretta conduzione delle procedure
ad evidenza pubblica viene ascritta allo schema astratto
dell’illecito aquiliano, da valersi quale conclusione più plausibile
della prima e maggiormente coerente con le pregnanti esigenze
di tutela postulate dall’ordinamento comunitario in tema
di competizioni concorrenziali per l’accesso agli appalti
pubblici, si deve conseguentemente ritenere risarcibile
anche l’interesse positivo e, cioè, nella voce relativa
al lucro cessante, la perdita del guadagno (o della sua
occasione) connesso all’esecuzione del contratto (cfr.,
in materia di danno risarcibile, Cons. St., Sez. IV, 27
ottobre 2003, n. 6666).
L’accesso a quest’ultima opzione, condivisa
dalla Sezione, implica la necessità di provvedere alla
determinazione di criteri valutativi astratti e presuntivi
della misura del pregiudizio risarcibile, nella configurazione
sopra tratteggiata.
La giurisprudenza amministrativa si è fatta
carico di quest’onere ed ha individuato nell’art.345 della
legge 20 marzo 1865, n.2248, Allegato F, un prezioso riferimento
positivo, laddove quantifica nel 10% del valore dell’appalto
l’importo da corrispondere all’appaltatore in caso di recesso
facoltativo dell’amministrazione, nella determinazione
forfettaria ed automatica del margine di guadagno presunto
nell’esecuzione di appalti di lavori pubblici (cfr. ex
multis Cons. St., sez. V, 8 luglio 2002, n.3796 e Cons.
St., sez. IV, dec. n. 6666 del 2003 cit.).
Ulteriore conferma positiva della validità di
tale criterio presuntivo è stata, poi, rinvenuta nell’art.37
septies, comma 1, lett.c) della legge 11 febbraio 1994,
n.109, laddove prevede, in materia di project financing,
che, nelle ipotesi in cui la concessione sia risolta per
inadempimento del concedente o revocata per motivi di interesse
pubblico, al concessionario spetti un indennizzo, a titolo
di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% delle
opere ancora da eseguire.
Può, in definitiva, registrarsi il consolidamento
di un indirizzo giurisprudenziale, ormai univoco e dal
quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, che, sulla
base delle predette indicazioni normative, riconosce nella
misura del 10% dell’importo a base d’asta, per come eventualmente
ribassato dall’offerta dell’impresa interessata, l’entità del
guadagno presuntivamente ritratto dall’esecuzione dell’appalto.
Occorre, tuttavia, ancora distinguere
la fattispecie in cui il ricorrente riesce a dimostrare
che, in mancanza dell’adozione del provvedimento illegittimo,
avrebbe vinto la gara (ad esempio perché, se non fosse
stato indebitamente escluso, sarebbe stata selezionata
la sua offerta) dai casi in cui non è possibile acquisire
alcuna certezza su quale sarebbe stato l’esito della procedura
in mancanza della violazione riscontrata.
La dimostrazione della spettanza dell’appalto
all’impresa danneggiata risulta ovviamente configurabile
nei soli casi in cui il criterio di aggiudicazione si fonda
su parametri vincolati e matematici (come, ad esempio,
nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto in
cui l’impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa),
mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente
viene operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale
dell’offerta (come nel caso dell’offerta economicamente
più vantaggiosa).
Nella prima ipotesi spetta, evidentemente,
all’impresa danneggiata un risarcimento pari al 10% del
valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla
sua offerta), ferma restando la possibilità di conseguire
una somma superiore, in presenza della dimostrazione che
il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto.
Viceversa, quando il ricorrente allega
solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa
risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l’aggiudicazione
dell’appalto spettava proprio a lui, secondo le regole
di gara), la somma commisurata all’utile d’impresa deve
essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete
possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura.
Al fine di operare tale decurtazione vanno
valorizzati tutti gli indici significativi delle potenzialità di
successo del ricorrente, quali, ad esempio, il numero di
concorrenti, la configurazione della graduatoria eventualmente
stilata ed il contenuto dell’offerta presentata dall’impresa
danneggiata.
9 - La verifica della fondatezza della
pretesa risarcitoria in questione e la conseguente determinazione
dell’entità del pregiudizio risarcibile devono essere,
quindi, condotte in coerenza con i parametri valutativi
sopra descritti.
Il Consorzio ricorrente pretende un risarcimento
pari ad una somma da quantificarsi in corso di causa e,
comunque, non inferiore al vantaggio economico che avrebbe
conseguito ove la sua offerta non fosse stata esclusa,
giungendo ad affermare che, se tale offerta fosse stata
regolarmente valutata, il Consorzio medesimo sarebbe stato
l’aggiudicatario della gara.
Tuttavia, è sufficiente al riguardo rilevare
che l’invocato accertamento, seppur in via incidentale,
della spettanza all’appellante del punteggio più elevato,
per le caratteristiche tecniche dell’offerta, risulta precluso
proprio dal metodo di selezione nella specie previsto:
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Quest’ultimo criterio di aggiudicazione,
infatti, risulta fondato su apprezzamenti tecnico-discrezionali
delle caratteristiche qualitative dell’offerta che non
tollerano alcuna sostituzione da parte del giudice nel
compimento delle pertinenti valutazioni riservate in via
esclusiva all’amministrazione.
Come sopra rilevato, infatti, la verifica
della spettanza dell’aggiudicazione al ricorrente è ammessa
nelle sole ipotesi, diverse dalla presente, nelle quali
la selezione del contraente avviene in applicazione di
parametri rigidi e matematici, sicchè l’attività dell’amministrazione
aggiudicatrice risulta vincolata e priva di ogni discrezionalità nella
scelta dell’offerta.
Esclusa, così, la praticabilità (anche
con lo strumento della c.t.u., pure paventata dall’appellante
in sede di memoria) dell’invocata indagine sulla pretesa
debenza al ricorrente del punteggio più alto e, quindi,
della stessa aggiudicazione, e ribadito che, nelle ipotesi
in cui il ricorrente non può dimostrare che avrebbe vinto
la gara, la misura presunta del lucro cessante (pari al
10% dell’importo del contratto) va decurtata in ragione
degli indici sopra elencati e che la relativa determinazione
giurisdizionale dei criteri sfugge a canoni valutativi
rigidi, ai fini della liquidazione di tale danno si può,
a ben vedere, utilizzare lo strumento previsto dall’art.
35, comma 2, del D. Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito
dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, che, appunto, consente
al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base
ai quali l’Amministrazione (l’art. 7 cit. ha aggiunto anche
il gestore del servizio pubblico) deve proporre a favore
dell’avente titolo il pagamento della somma entro un congruo
termine, prevedendo che, qualora permanga il disaccordo,
le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice per la
determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio
di ottemperanza.
10 - Si dispone, pertanto, che l’Amministrazione
Provinciale provveda a liquidare una somma a favore del
Consorzio appellante a titolo sia di danno emergente (costi
di partecipazione alla gara) che di lucro cessante (mancato
utile), secondo i criteri appresso indicati, entro il termine
massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione,
o, se anteriore, da quella di notifica, della presente
decisione.
In particolare, il risarcimento del danno
dovuto al ***** dovrà computarsi come segue:
A) quanto al danno emergente:
A1) spese o costi sostenuti per la preparazione
dell’offerta e per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione (cfr. art. 2, comma 7, della direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee del 25 febbraio 1992,
92/13/CEE).
Non sono, invece, nella specie liquidabili,
quale voce di danno emergente, per difetto assoluto di
qualsiasi prova al riguardo (anche se la giurisprudenza
sovente ha reputato che possano venire in rilievo) ex artt.
2697 c.c. e 115 c.p.c. (applicabili anche al processo amministrativo
avente ad oggetto diritti soggettivi, come quello al risarcimento
del danno ingiusto), l’inutile immobilizzazione di risorse
umane e mezzi tecnici.
A2) Quanto al pregiudizio per la perdita
di chance legata all’impossibilità di far valere, nelle
future contrattazioni, il requisito economico legato all’esecuzione
dei lavori, può nella specie procedersi in via equitativa
alla liquidazione di tale voce del danno emergente nella
misura del 3% del prezzo offerto dal Consorzio in sede
di aggiudicazione.
Non sono imputabili, invece, le spese
legali sostenute a fronte dei giudizi intrapresi, in quanto
la relativa liquidazione è oggetto di autonoma statuizione
giurisdizionale.
B) Quanto al lucro cessante, vale a dire
l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione
dell’appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per
illegittimità dell’azione amministrativa - generalmente
reputato, come si è detto, pari al 10% del valore dell’appalto,
criterio cui fa riferimento la giurisprudenza in applicazione
analogica dell’art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente
riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R.
n. 554/99, che quantifica in tale misura il danno risarcibile
a favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A.
(ciò sia allo scopo di ovviare ad indagini alquanto difficoltose
ed aleatorie sia allo scopo di cautelare la P.A. da eventuali
richieste di liquidazioni eccessive) - la giurisprudenza
riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di
impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare
di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi,
lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi,
mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata
offerta – come nella specie è avvenuto – è da ritenere
che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi
e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori
(o servizi o forniture), così vedendo in parte ridotta
la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento
può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al
5% dell’offerta dell’impresa (cfr. Cons. St., Sez. IV, dec. n. 6666 del 2003 cit.; Cons. St., Sez. V,
24 ottobre 2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V, 18
novembre 2002, n. 6393, che esclude l’utilizzo dell’art.
345 L. n. 2248/1865 all. F ove non sia fornito un principio
di prova sulle opportunità alternative alle quali l’interessato
ha dovuto rinunciare).
C) Sulle somme liquidate ai sensi delle
lettere A) e B), che riguardano tutte il risarcimento del
danno e che consistono, perciò, in un debito di valore,
deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli
indici Istat, da computarsi dalla data della stipula del
contratto da parte dell’impresa che è rimasta illegittimamente
aggiudicataria e fino alla data di deposito della presente
decisione (data quest’ultima che costituisce il momento
in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito
di valore si trasforma in debito di valuta).
D) Sulle somme progressivamente e via
via rivalutate, sono altresì dovuti gli interessi nella
misura legale secondo il tasso vigente all’epoca della
stipulazione del contratto, a decorrere dalla data della
stipulazione medesima e fino a quella di deposito della
presente decisione; ciò in funzione remunerativa e compensativa
della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta
a titolo di risarcimento del danno.
E) Su tutte le somme dovute ai sensi delle
precedenti lettere decorrono, altresì, gli interessi legali
dalla data di deposito della presente decisione e fino
all’effettivo soddisfo.
La condanna al risarcimento deve essere
pronunciata esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione
soccombente, Provincia Autonoma di Bolzano, in considerazione
del comportamento che ha dato causa all’illecito.
11 - In conclusione, in base alle considerazioni
che precedono, l’appello va accolto e, per l’effetto, in
riforma dell’impugnata sentenza, annulla i provvedimenti
impugnati in primo grado e, quanto alla domanda risarcitoria,
condanna la Provincia Autonoma di Bolzano al risarcimento
dei danni subiti dal ***** a causa della perdita della
chance di aggiudicarsi i lavori de quibus, nella misura
e secondo i criteri sopra indicati.
Quanto alle spese del giudizio, in considerazione
dell’esito della lite e delle questioni trattate, appare
equo disporre che esse siano interamente compensate nei
confronti dell’Impresa *****, mentre per il resto appare
giusto che siano poste interamente a carico dell’Amministrazione
soccombente, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul ricorso
in appello n. 437/2003, in epigrafe meglio specificato,
così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti
impugnati in primo grado;
condanna la Provincia Autonoma di Bolzano
al risarcimento dei danni subiti dal ***** a causa della
perdita della chance di aggiudicazione dei lavori, nella
misura e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo
alla liquidazione ed al pagamento di tali danni entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione,
o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione;
respinge l’appello incidentale;
dichiara compensate le spese del doppio
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