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Infortuni
sul lavoro
DECRETO
LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, n. 38
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Testo
completo
www.inail.it
Art. 13
(Danno biologico)
- In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico
e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il
presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela
dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali il danno biologico come la lesione allintegrità
psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate
in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito
del danneggiato
- In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 3, lINAIL nellambito del sistema dindennizzo
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui allarticolo
66, punto 2), del testo unico, eroga lindennizzo previsto e
regolato dalle seguenti disposizioni:
- le menomazioni conseguenti alle lesioni dellintegrità
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
"tabella delle menomazioni, comprensiva degli
aspetti dinamico-relazionali. Lindennizzo delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per
cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è
erogato in rendita, nella misura indicata nellapposita tabella
indennizzo danno biologico. Per lapplicazione
di tale tabella si fa riferimento alletà dellassicurato
al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dellarticolo 91 del testo unico;
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto allerogazione di unulteriore quota di rendita
per lindennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata
al grado della menomazione, alla retribuzione dellassicurato
e al coefficiente di cui alla apposita tabella dei
coefficienti, che costituiscono indici di determinazione
della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
lindennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dellassicurato
e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata
con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene
moltiplicata per il coefficiente di cui alla tabella
dei coefficienti. La corrispondente quota di rendita,
rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le
modalità e i criteri di cui allarticolo 74 del Testo
Unico.
- Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi
e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, su delibera del Consiglio di
Amministrazione dellINAIL. In sede di prima attuazione il decreto
ministeriale è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
- Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o
con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità
in capitale o per lindennizzabilità in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale
in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in
rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore
la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda
nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in
caso di aggravamento. Limporto della rendita è decurtato
dellimporto delleventuale indennizzo in capitale già
corrisposto. La revisione dellindennizzo in capitale, per aggravamento
della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può
avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi
e lasbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda
di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può
essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con
scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
- Nel caso in cui lassicurato, già colpito da uno o più
eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni,
subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva
dei postumi ed alla liquidazione di ununica rendita o dellindennizzo
in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione
dellintegrità psicofisica. Limporto della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dellimporto
delleventuale indennizzo in capitale già corrisposto
e non recuperato.
- Il grado di menomazione dellintegrità psicofisica causato
da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti
aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti
estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato
non allintegrità psicofisica completa, ma a quella ridotta
per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso
da una frazione in cui il denominatore indica il grado dintegrità
psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa
ed il grado dintegrità psicofisica residuato dopo linfortunio
o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni
o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3 lassicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in
capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente
al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato
senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, lassicurato
continuerà a percepire leventuale rendita corrisposta
in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data sopra indicata.
- La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei
termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita
può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità
psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale
caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite
indennizzabile in capitale, viene corrisposto lindennizzo in
capitale calcolato con riferimento alletà dellassicurato
al momento della soppressione della rendita.
- Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile
il grado di menomazione dellintegrità psicofisica e sia,
comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dellindennizzo
in capitale, lIstituto assicuratore può liquidare un
indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
allinteressato entro trenta giorni dalla data di ricevimento
del certificato medico constatante la cessazione dellinabilità
temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva
non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento
del predetto certificato medico. In ogni caso lindennizzo definitivo
non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
- In caso di morte dellassicurato, avvenuta prima che lIstituto
assicuratore abbia corrisposto lindennizzo in capitale, è
dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data
della guarigione clinica e la morte.
- Per lapplicazione dellarticolo 77 del testo unico si
fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma
2, lett. b).
- Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica
la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
- Allonere derivante dalla prima applicazione del presente articolo,
valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con unaddizionale
sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di cui al comma 3
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