Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27
luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
premi per l'assicurazione di responsabilità civile di amministratori,
dirigenti e quadri direttivi
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 178 del 09.09.2003
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione dell'articolo 48 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
Quesito
La società XY S.p.A. (di seguito società istante)
ha stipulato una polizza assicurativa volta a garantire la copertura
delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori
e i dipendenti della società dovessero subire in seguito
ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro
confronti o direttamente nei confronti della società, da
soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori
o dipendenti, nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni.
Per espressa previsione contrattuale, la polizza di assicurazione
non copre i danni derivanti o attribuibili alla commissione materiale
di qualsiasi atto doloso o fraudolento, i danni che siano riconducibili
a violazioni dei contratti di lavoro ed i danni derivanti dalla
circostanza che le persone assicurate abbiano ottenuto profitti
o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto.
L'obbligo, a carico della società, di garantire gli amministratori
od i dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile
promosse da terzi è stabilito rispettivamente:
- per gli amministratori, da una delibera adottata dall'assemblea
ordinaria dei soci;
- per i quadri intermedi, dall'articolo 5 della legge 13 maggio
1985, n. 190 ("il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle
proprie mansioni contrattuali.")
- per i dirigenti, dall'articolo 7 del Contratto collettivo
di lavoro del 1 dicembre 2000, che prevede che l'azienda debba
tenere a proprio carico "l'onere per la copertura della
responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali
connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni,
salvo i casi di dolo o colpa grave"
L'istante chiede se i premi corrisposti per le polizze descritte
in precedenza concorrano alla determinazione del reddito di lavoro
dipendente dei soggetti beneficiari.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere della società istante, l'obbligo di assicurare
i quadri intermedi è stato previsto dal legislatore (così
come dal Contratto collettivo di lavoro e dalla delibera assembleare
rispettivamente per i dirigenti e per gli amministratori) per
evitare che il timore di dover rispondere verso terzi dei danni
derivanti da omissioni colpose possa indurre il dipendente o l'amministratore
ad adottare atteggiamenti ingiustificatamente prudenti e penalizzanti
per l'attività aziendale.
Da ciò emerge l'esclusivo interesse dell'azienda alla stipula
della polizza contro la responsabilità civile dei propri
amministratori e dipendenti: la tranquillità psicologica
di tali soggetti è, infatti, una condizione essenziale
affinché l'attività manageriale sia efficace, senza
essere frenata dal timore di dover rispondere con il proprio patrimonio
di eventuali danni connessi ad un'attività da cui ha tratto
beneficio l'azienda.
Inoltre, per la stretta connessione tra l'oggetto della polizza
e l'attività professionale degli amministratori e dipendenti,
la fattispecie in esame è assimilabile al caso di premi
assicurativi corrisposti dalla società per gli infortuni
professionali. Tali premi, pertanto, sono esclusi da tassazione
in quanto la stipula della polizza di assicurazione è da
ricondurre ad un fatto specificamente legato ad un interesse aziendale,
a prescindere dalla circostanza che l'assicurazione sia stipulata
per un obbligo previsto da un contratto o dalla legge ovvero in
seguito ad una decisione assunta volontariamente dall'azienda.
Sulla base di tali argomentazioni, la società istante ritiene
che i premi di assicurazione, corrisposti per coprire i danni
patrimoniali derivanti ai propri amministratori e dipendenti in
conseguenza dell'esercizio di azioni di responsabilità
civile promosse da terzi, non assumano alcuna rilevanza reddituale
in capo ai beneficiari.
Parere dell'Agenzia
L'individuazione degli elementi che concorrono alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, oggetto dell'interpello in esame,
deve essere effettuata alla luce dei principi posti a fondamento
dell'articolo 48 del TUIR.
Mentre il primo comma di tale disposizione stabilisce l'onnicomprensività
del concetto di reddito di lavoro dipendente ("il reddito
di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro...), dai commi successivi e dalle pronunce dell'Amministrazione
finanziaria in materia emergono specifiche deroghe a tale principio.
In particolare, si può affermare che:
- non concorrono alla formazione della base imponibile le somme
che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è
il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo
di reintegrazione patrimoniale);
- non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le
erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore
di lavoro.
In applicazione di tali principi, la circolare 23 dicembre 1997,
n. 326, al punto 2.1, in tema di premi per assicurazioni pagati
dal datore di lavoro, ha chiarito che concorrono alla formazione
della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla
vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi
da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni
per infortuni professionali.
Ulteriore ed importante elemento di valutazione è fornito
dalla circolare 4 marzo 1999, n. 55, che al punto 2.2, a proposito
del regime fiscale dei contributi per assistenza sociale versati
dal datore di lavoro, individua la seguente, duplice fattispecie.
Nel caso in cui il versamento discenda dall'adempimento di un
obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale,
i contributi sono da considerarsi parte integrante della retribuzione
e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale
prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire
talune prestazioni assistenziali, il datore di lavoro può
liberamente scegliere di attendere l'evento e sopportarne interamente
il carico ovvero di garantirsi una copertura economica per tali,
eventuali, pagamenti. In tale ultimo caso, la stipula di una polizza
assicurativa risponde ad un interesse esclusivo del datore di
lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non
costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare
il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini
della determinazione del reddito d'impresa del datore di lavoro.
Tali principi possono essere applicati anche alla fattispecie
illustrata dalla società istante, obbligata da specifiche
disposizioni normative, contrattuali o interne a tenere indenni
amministratori e dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo
di risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle rispettive
funzioni.
Nel caso in cui l'obbligo a carico della società sia previsto
dalla legge o dal Contratto di lavoro (articolo 5 della legge
n. 190 del 1985 ed l'articolo 7 del Contratto collettivo per i
dirigenti), la stipula di una polizza a favore dei dipendenti
rappresenta una delle modalità che la società può
scegliere per adempiere agli obblighi posti a suo carico, e risponde
ad un esclusivo interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti
chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno
provocato dal dipendente a terzi (si veda la citata circolare
n. 55 del 1999).
Per quanto concerne poi l'ipotesi in cui la polizza sia stipulata
dalla società per ottemperare a quanto deliberato dell'Assemblea
dei soci, si ritiene che neppure in questo caso i premi assicurativi
concorrano alla formazione del reddito dei beneficiari, per il
contemporaneo verificarsi delle due ipotesi di deroga illustrate
in precedenza.
In primo luogo, infatti, gli eventuali rimborsi corrisposti dalla
società di assicurazione non costituiscono per l'amministratore
un arricchimento, ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale
subito a seguito del rimborso dovuto al terzo danneggiato per
effetto dello svolgimento dell'attività professionale.
E' possibile, inoltre, ravvisare un esclusivo interesse del datore
di lavoro alla stipula della polizza, interesse che si sostanzia:
- nell'obbligo, autonomamente assunto, di risarcire il danno
patrimoniale subito dall'amministratore a causa di un'attività
da cui trae beneficio la società;
- nel perseguimento di politiche aziendali rese più
efficaci da una attività di gestione snella e libera
da remore, grazie alla tranquillità psicologica dei propri
amministratori non frenati dal timore di eventuali ripercussioni
patrimoniali.
Le considerazioni esposte inducono a concordare con la soluzione
interpretativa sostenuta dal contribuente. Pertanto, si ritiene
che, con riferimento esclusivo alla fattispecie prospettata, i
premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte
a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale
che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero
subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate,
nei loro confronti o direttamente nei confronti della società,
da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori
o dipendenti nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, fatta
eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle
ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi
personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto, non costituiscano
fringe benefit e non concorrano alla formazione del reddito di
lavoro dipendente dei soggetti beneficiari. |